Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II)12 stabilisce che nessuno può essere «sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione». Sono inoltre garantiti la vita familiare, la corrispondenza e il segreto postale e delle telecomunicazioni (par. 1). Allo stesso modo, dal paragrafo 2 discende che è assicurata la protezione contro l’impiego abusivo di dati. Questa garanzia si concretizza nella legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati (LPD). Le costituzioni cantonali più recenti contengono anche disposizioni specifiche concernenti la protezione della sfera privata14.
La protezione della sfera privata in generale, nella quale rientra la sfera finanziaria privata, è sancita nel Codice civile15 (CC). Gli articoli 27–29 CC trattano la protezione della personalità contro gli impegni eccessivi (art. 27 CC), le lesioni illecite (art. 28 segg. CC) e il diritto al nome (art. 29 CC). Detti articoli concretizzano dunque questo diritto fondamentale contenuto nella Costituzione. Anche il Codice penale16 (CP) contiene molteplici disposizioni che mirano a far rispettare il diritto alla protezione della sfera privata. Gli articoli 173–179noviesdel titolo terzo del Libro secondo CP «Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata» prevedono le sanzioni in caso di siffatti delitti. Sempre con l’obiettivo di proteggere la sfera privata, gli articoli 320 segg. CP trattano il segreto d’ufficio (art. 320 CP) e il segreto professionale (art. 321 CP). Queste nozioni relative all’obbligo di mantenere il segreto, e quindi di proteggere la sfera privata, si ritrovano anche in materia finanziaria all’articolo 47 della legge dell’8 novembre 193417 sulle banche (LBCR) che protegge il segreto professionale in ambito bancario. Questa legge protegge le informazioni che le banche possiedono per via del loro rapporto contrattuale con il cliente. Tali informazioni rendono la banca depositaria del segreto, ragion per cui le è vietato ex lege di trasmettere dette informazioni a terzi. La violazione intenzionale dell’obbligo di serbare il segreto è considerata un delitto passibile di pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria. Se l’autore ha agito per negligenza, è prevista una multa fino a 250 000 franchi. L’articolo 47 LBCR è stato recentemente modificato dalla legge del 12 dicembre 201418 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, entrata in vigore il 1° luglio 2015, attraverso l’aggiunta del capoverso 1 lettera c e del capoverso 1bis. Tale legge prevede quale novità la possibilità di punire severamente chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale violando il segreto bancario o altre forme di segreto professionale legate ai mercati finanziari. Essa consente altresì di punire chiunque divulghi un segreto che gli è stato
12 RS 0.103.2
13 RS 235.1
14 Cfr. art. 12 Cost. FR; art. 21 Cost. GE
15 RS 210
16 RS 311.0
17 RS 952.0
18 RU 2015 1535