Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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involontario nella dichiarazione delle imposte non va trattato alla stregua di una falsificazione cosciente di documenti fiscali.
La maggioranza non si attende neanche nuovi problemi per le banche, poiché a livello internazionale non si devono temere reazioni negative e le banche non diverranno in alcun modo una sorta di longa manus delle autorità fiscali. Il fatto di sancire il diritto vigente nella Costituzione non cambierebbe nulla per le banche, in quanto non dovrebbero fornire né più né meno informazioni alle autorità fiscali.
Alla luce dei miglioramenti apportati dal controprogetto, che non indeboliscono le richieste centrali dell’iniziativa popolare, la maggioranza della Commissione si attende infine che il comitato ritiri l’iniziativa in favore del controprogetto diretto.
2.1.2 Proposta della minoranza
La minoranza della Commissione (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Landolt, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert) propone di non entrare in materia sul controprogetto. Essa non vede né nell’iniziativa popolare né nel controprogetto un valore aggiunto per la protezione della sfera privata, che oggi è già sufficientemente garantita a livello costituzionale e legislativo26. Insiste piuttosto sul fatto che nel testo del controprogetto non si ravvisino vantaggi per i contribuenti onesti. Essa teme che in ultima analisi la sottrazione d’imposta venga banalizzata.
La minoranza della Commissione critica inoltre il fatto che sia l’iniziativa sia il controprogetto diretto vadano in direzione opposta all’evoluzione internazionale: da anni l’OCSE e l’UE sono impegnate a introdurre standard internazionali, ad esempio lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la sottrazione d’imposta e il riciclaggio di denaro. La direzione proposta non è nemmeno in sintonia con la strategia di emersione del denaro non dichiarato decisa dal Consiglio federale il 14 dicembre 201227. La minoranza ritiene inoltre problematico il fatto che i diversi trattati internazionali sullo scambio automatico di informazioni obblighino le nostre autorità fiscali a fornire dati finanziari all’estero. In tal modo le autorità fiscali svizzere accedono a dati che in Svizzera non hanno il diritto di ottenere. Con il controprogetto questa situazione verrebbe fissata nella Costituzione federale. Il fatto di sancire il segreto bancario nella Costituzione esporrebbe la piazza finanziaria svizzera a una certa pressione internazionale o ne minerebbe quantomeno la buona reputazione. Anche
26 Le autorità fiscali sono vincolate al segreto d’ufficio e fiscale e possono trasmettere a terzi le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività soltanto se esiste una pertinente base legale (art. 110 LIFD e 39 LAID).
27 Comunicato stampa del Consiglio federale del 14 dicembre 2012: «Il Consiglio federale vuole impedire l’accettazione di averi non dichiarati con obblighi di diligenza estesi» < https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msgid-47203.html >