Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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natura dell’infrazione, ossia se si tratta di una contravvenzione fiscale (a), di un delitto fiscale (b) o di una grave infrazione fiscale (c).

a) Contravvenzioni fiscali – nessun accesso alle informazioni bancarie

Vi è sottrazione d’imposta se il contribuente, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione sia incompleta (art. 175 cpv. 1 LIFD). La sottrazione d’imposta è una contravvenzione fiscale, analogamente al tentativo di sottrazione o alla dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d’inventario.

I procedimenti contro la sottrazione delle imposte dirette vengono condotti dalle autorità amministrative. Si tratta tuttavia di procedimenti penali. Devono pertanto essere rispettate tutte le garanzie del diritto penale nei confronti dell’accusato, come ad esempio il divieto dell’obbligo di autoincriminazione. Sebbene si tratti di un procedimento penale non viene applicato il Codice di procedura penale, ma il procedimento è condotto in base ai principi della procedura di tassazione. Nell’inchiesta non possono quindi essere prodotti mezzi di prova ottenuti mediante provvedimenti coattivi propri della procedura penale (confisca).

b) Delitti fiscali – accesso alle informazioni bancarie

Parallelamente alla sottrazione d’imposta, le leggi tributarie prevendono sanzioni per l’uso di documenti falsi. È il caso in cui un contribuente riesca a evitare qualsiasi imposizione o a diminuire la sua tassazione presentando intenzionalmente all’autorità di tassazione un documento falso, alterato o contenutisticamente inesatto, al fine di giustificare le indicazioni errate che figurano sulla dichiarazione d’imposta. Si tratta di una particolarità, perché il reato di falsità esiste indipendentemente dalla sottrazione d’imposta come reato distinto. Tali reati possono di conseguenza essere perseguiti cumulativamente.

Vi è dunque frode ai danni del fisco qualora il contribuente, allo scopo di commettere una sottrazione d’imposta, faccia uso di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, allo scopo di ingannare l’autorità fiscale (art. 186 LIFD; art. 59 cpv. 1 LAID).

Un’altra forma di delitto fiscale è l’appropriazione indebita d’imposte alla fonte. Essa è realizzata quando la prestazione imponibile è dedotta dall’imposta ma le somme, invece di essere versate al fisco, sono trattenute dal debitore dell’imposta e impiegate a profitto proprio o di un terzo (art. 187 LIFD; art. 59 cpv. 1 LAID).

I delitti fiscali sono perseguiti dalle autorità penali cantonali. La procedura è disciplinata dal Codice di procedura penale (CPP)21 e l’autorità penale

21 RS 312.0