Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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L’accesso ai dati bancari da parte delle autorità cantonali di perseguimento penale è possibile solamente in un procedimento penale per frode fiscale conformemente al diritto processuale penale.
In materia penale, le disposizioni concernenti il perseguimento sono simili a quelle dell’imposta federale, secondo la gravità dell’infrazione. Per contro, in caso di frode fiscale nell’ambito dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni i provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC di cui all’articolo 190 LIFD non sono presi in considerazione, dato che si tratta esclusivamente di imposte cantonali.
Imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera e su determinate prestazioni d’assicurazione. Essa ha una funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza nei confronti dei contribuenti domiciliati in Svizzera ed è così finalizzata all’equità fiscale. L’imposta preventiva è dunque rimborsata alle persone con domicilio o sede in Svizzera che soddisfano il loro obbligo di dichiarazione (relativo all’imposta sul reddito e sulla sostanza). Nei confronti delle persone con domicilio all’estero, l’imposta ha in parte natura definitiva.
Procedura di tassazione – nessun accesso ai dati bancari
L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. Il debitore dell’imposta deve riscuotere l’imposta preventiva sulla prestazione imponibile e trasferirla al suo beneficiario, riducendo la prestazione in misura corrispondente. Il contribuente deve annunciarsi spontaneamente all’AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l’imposta (principio dell’autoaccertamento). A determinate condizioni, l’obbligo fiscale può essere soddisfatto anche tramite notifica della prestazione imponibile all’AFC (procedura di notifica).
Procedura penale – accesso ai dati bancari
L’AFC è competente per il procedimento penale (art. 67 della legge del 13 ottobre 196523 sull’imposta preventiva; LIP). La procedura è disciplinata dalle disposizioni del DPA, che prevede, nell’ambito dell’inchiesta, la raccolta di informazioni, l’interrogatorio di testimoni e il sequestro (art. 40 seg. e 46 DPA). La LIP contempla parecchie infrazioni passibili di pene che si limitano alla multa per il contravventore. A titolo d’esempio si può citare la messa in pericolo dell’imposta (art. 62 LIP) o la violazione dell’obbligo di trasferire l’imposta (art. 63 LIP). A ciò si aggiungono le disposizioni del DPA, in particolare per i casi in cui siano soddisfatte le condizioni della truffa in materia di tasse o del favoreggiamento.
23 RS 642.21