Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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revisione del diritto penale fiscale7, ossia una ridefinizione della frode fiscale e della sottrazione d’imposta semplice e grave8.
1.2 Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2015
Nel messaggio del 26 agosto 2015 il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» senza proporre alcun controprogetto diretto o indiretto9. La protezione della sfera privata da interventi statali illeciti è un principio importante in uno Stato di diritto. In Svizzera essa gode già oggi di rango costituzionale ed è concretizzata a livello legislativo. Il diritto fiscale prevede i limiti necessari alla protezione della sfera privata. Affinché, ad esempio, le imposte sul reddito e sulla sostanza possano essere riscosse in modo corretto, i contribuenti devono comunicare alle autorità fiscali la loro situazione di reddito e di patrimonio. La protezione della sfera privata rimane però garantita, poiché le autorità sono legate al segreto fiscale e, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, non possono trasmettere le informazioni ricevute.
L’iniziativa non intende modificare nulla riguardo all’obbligo di collaborare del contribuente. Quest’ultimo deve sempre fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni necessarie a stabilire gli elementi imponibili. L’iniziativa prevede però che terzi siano autorizzati a fornire informazioni alle autorità soltanto a condizioni molto più restrittive. Tali informazioni sui contribuenti dovrebbero poter essere fornite soltanto nell’ambito di un procedimento penale e nei casi in cui un tribunale abbia confermato il sospetto di un grave reato fiscale.
Di conseguenza, l’iniziativa permetterebbe alle autorità fiscali di ottenere informazioni presso terzi soltanto in casi eccezionali. Se un contribuente dovesse violare l’obbligo di collaborare, le autorità non potrebbero più ottenere informazioni dal datore di lavoro o da un’impresa di assicurazioni. La corretta riscossione delle imposte non sarebbe più garantita.
Già oggi le autorità fiscali cantonali non possono ottenere informazioni dalle banche. L’iniziativa non introdurrebbe alcuna novità al riguardo. Per contro, attualmente sussiste un obbligo d’informazione delle banche nel quadro di procedimenti penali che riguardano le imposte indirette e di inchieste
7 Nel maggio 2013 il Consiglio federale aveva posto in consultazione un avamprogetto di revisione del diritto penale fiscale, che prevedeva in particolare di sopprimere la doppia pena, uniformare le disposizioni procedurali e stabilire estesi mezzi d’indagine nei procedimenti penali fiscali. Tuttavia il 4 novembre 2015 il Governo ha temporaneamente rinunciato a sottoporre un messaggio al Parlamento (vedi comunicato stampa del 4 novembre 2015: <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id- 59336.html >).
8 Argomentario dell’iniziativa, pagg. 2 seg. < http://www.privatsphaereschuetzen.ch/downloads/argumentarium-d.pdf > (in tedesco)
9 FF 2015 5755