Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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La Commissione prevede di prendere atto del rapporto sui risultati della consultazione durante la seduta del 14 e 15 novembre 2016, al fine di poter formulare per tempo le proposte al Consiglio nazionale prima della sessione invernale. Se il Consiglio nazionale adotta il controprogetto diretto, la Commissione potrà proporre ancora durante la sessione di prorogare il termine di trattazione dell’iniziativa popolare secondo l’articolo 105 LParl.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Necessità di agire

2.1.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione propone di entrare in materia sul controprogetto diretto. Essa condivide lo scopo fondamentale dell’iniziativa, ossia proteggere meglio la sfera finanziaria privata, e si oppone all’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel nostro Paese. Per tale motivo vuole, al pari dell’iniziativa popolare, che la sfera finanziaria privata sia menzionata esplicitamente nella Costituzione federale e che nella Costituzione siano sancite le attuali disposizioni di legge che disciplinano le condizioni alle quali le banche possono trasmettere dati dei clienti alle autorità fiscali.

La maggioranza non intende né indebolire né rafforzare l’odierna protezione della sfera finanziaria privata, bensì confermare a livello costituzionale le disposizioni legislative vigenti. Le autorità fiscali dovranno avere accesso ai dati bancari, come attualmente, in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali. A differenza dell’iniziativa popolare, nel controprogetto l’elenco delle gravi infrazioni fiscali non è tuttavia esaustivo. Ciò permetterebbe al legislatore di estendere l’elenco a livello di legge.

La maggioranza è del parere che il controprogetto, diversamente dall’iniziativa, sia molto vicino al diritto vigente e che utilizzando concetti chiari evita problemi d’interpretazione. Visto che si tratta delle disposizioni attualmente vigenti e che rivestono carattere puramente nazionale, la Commissione è inoltre convinta che la modifica costituzionale sarà accettata anche sul piano internazionale. Negli ultimi anni l’OCSE e l’UE hanno definito standard internazionali al fine di combattere in modo più efficace la sottrazione d’imposta. Grazie a tali regole, i contribuenti esteri non possono nascondere alle proprie autorità fiscali i loro averi ubicati in Svizzera. Queste regole non hanno tuttavia effetti per i contribuenti svizzeri che devono pagare le impose nel nostro Paese. La Svizzera può pertanto stabilire da sé il rapporto tra Stato e contribuenti. La maggioranza è convinta che in questo ambito il principio della buona fede si sia rivelato valido. Essa confida nell’onestà dei cittadini in ambito fiscale, la quale eccelle nel confronto internazionale. In tale contesto ha dato buone prove anche la distinzione tra «sottrazione d’imposta» e «frode fiscale», in quanto un errore