Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine

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speciali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che hanno per oggetto gravi reati fiscali. Se venisse accettata, l’iniziativa causerebbe una riduzione importante degli strumenti di indagine attualmente a disposizione.

L’iniziativa riguarda esclusivamente le imposte svizzere. Di conseguenza non inciderebbe in alcun modo sull’assistenza amministrativa in materia fiscale o sullo scambio di informazioni a favore di Stati partner.

Le ripercussioni nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dipendono sostanzialmente dall’interpretazione dell’iniziativa. Se gli obblighi limitati dei terzi di informare dovessero valere anche per la legge sul riciclaggio di denaro, l’iniziativa introdurrebbe notevoli ostacoli in questo settore. In riferimento a persone con domicilio o sede in Svizzera, gli intermediari finanziari non potrebbero quindi effettuare segnalazioni in merito a reati fiscali qualificati all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Potrebbero essere interessate anche comunicazioni su reati non fiscali, ma in relazione con le imposte. Ciò metterebbe in discussione gli adeguamenti, decisi dal Parlamento il 12 dicembre 2014, alle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Inoltre potrebbe essere pregiudicato lo scambio di informazioni tra gli uffici di comunicazione svizzeri e quelli esteri per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tutto ciò avrebbe effetti negativi sulla conformità della Svizzera agli standard internazionali.

Per questi motivi il Consiglio federale è contrario all’iniziativa popolare. La sfera privata dei contribuenti onesti è protetta a sufficienza grazie al segreto fiscale e non sarebbe pertanto toccata dall’iniziativa. Se una persona si rifiuta di collaborare e viola in tal modo il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, le autorità fiscali devono continuare ad avere la possibilità di raccogliere informazioni presso terzi. Ne consegue che il Consiglio federale non intravede nessuna ragione per presentare un controprogetto diretto o indiretto.

1.3 Diritto in vigore

Il diritto fondamentale alla protezione della sfera privata è disciplinato dall’articolo 13 Cost. Questa disposizione conferisce a ogni persona il diritto «di non essere ostacolata dallo Stato nella libertà di strutturare la propria vita e le relazioni con le altre persone»10. Inoltre, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza è garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). L’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai

10 FF 1997 I 142

11 RS 0.101