Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 20 pagine
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dispone dunque di tutti i mezzi previsti da tale Codice (art. 188 cpv. 2 LIFD; art. 61 LAID). Per quanto riguarda l’accesso ai documenti bancari, la legge sulle banche obbliga le persone ad essa soggette a rispettare il segreto professionale. La violazione del segreto bancario è punibile. Tuttavia, secondo l’articolo 47 capoverso 5 LBCR rimangono salve le disposizioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio. Pertanto, le dichiarazioni rese in virtù di tali obblighi non sono punibili. L’articolo 171 CPP definisce le condizioni alle quali è possibile rifiutare di deporre a causa del segreto professionale. Poiché il segreto professionale sancito dalla legge sulle banche non figura in questo articolo, l’autorità penale ha accesso alle informazioni bancarie dell’imputato. In pratica, il Ministero pubblico cantonale competente per il perseguimento dei delitti fiscali (in particolare la frode fiscale ai sensi dell’art. 186 LIFD) può accedere ai dati bancari ordinando di propria iniziativa misure d’inchiesta, comprese le misure coercitive. Ordina all’istituto bancario interessato la consegna dei dati bancari conformemente all’obbligo di consegna di cui all’articolo 265 CPP.
Il Ministero pubblico ha dunque accesso ai dati bancari ordinando di propria iniziativa misure d’inchiesta, senza dover ottenere precedentemente l’autorizzazione di un giudice (ad esempio il giudice dei provvedimenti coercitivi).
c) Gravi infrazioni fiscali – accesso alle informazioni bancarie
Il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o d’istigazione a tali atti. Queste inchieste sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 19–50 della legge del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)22, con l’esclusione della disposizione relativa al fermo provvisorio (art. 19 cpv. 3 DPA). Il DPA prevede obblighi di informare e testimoniare che presentano analogie con determinati obblighi previsti dal CPP. Pertanto l’AFC può ad esempio ascoltare testimoni, accedere a informazioni bancarie e ordinare il sequestro dei documenti. Le persone interessate da tali misure d’inchiesta possono opporvisi proponendo reclamo contro le operazioni d’inchiesta al Tribunale penale federale (art. 26 segg. DPA).
Imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni
Le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono riscosse unicamente dai Cantoni, in base alle loro disposizioni legali specifiche.
Le autorità fiscali cantonali non hanno accesso ai dati bancari.
22 RS 313.0