Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di perso-

ne all'estero (LAFE)

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.104.7.115510 / 462/2017/00001

semplificare la procedura e rammentano che numerosi Cantoni non hanno mai fatto uso del loro diritto di ricorso.

2 Cantoni136, 2 partiti137 e 97 organizzazioni138 invece si oppongono totalmente a tale modifica, mentre 1 Cantone139 la respinge in parte. Se un’abbreviazione della procedura di autorizzazione viene in linea di principio auspicata, i consultati constatano tuttavia che le autorità legittimate a ricorrere possono già attualmente rinunciare di fatto in modo duraturo al loro diritto di ricorso trasmettendo senza alcuna verifica le decisioni di prima istanza all’Ufficio federale di giustizia. Molti degli interpellati contestano dunque la necessità di una revisione della legge140. Due Cantoni e alcune organizzazioni paraturistiche scorgono in tale disposizione un’ingerenza nella libertà organizzativa dei Cantoni141 o un trasferimento graduale delle competenze alla Confederazione e una centralizzazione del potere decisionale142.

4.4.9.2 Autorità di ricorso cantonale unica (art. 15 cpv. 1 lett. c AP-LAFE)

La proposta di introdurre un’unica autorità di ricorso cantonale è approvata da 6 Cantoni143, 1 partito144 e un’organizzazione145; 1 organizzazione l’approva ma con riserva146. Gli interpellati favorevoli sono del parere che la modifica semplifica la procedura ciò che rappresenta una novità anche nell’ottica dell’economia procedurale. In particolare il Cantone di San Gallo, che attualmente conosce la doppia istanza di ricorso fonte di procedure lunghe e complicate, se ne rallegra particolarmente147.

11 Cantoni148 e 94 organizzazioni149 respingono la disposizione. Soltanto 8 Cantoni prevedono ancora la doppia istanza ricorsuale nell’ambito della LAFE. Un intervento nell’autonomia organizzativa dei Cantoni è auspicabile e giustificato soltanto laddove vi siano motivi perentori per un’abbreviazione dell’iter procedurale, ciò che presentemente non è il caso. Numerosi interpellati scorgono dunque nella modifica un’ingerenza arbitraria nella libertà organizzativa dei Cantoni.

4.4.9.3 Accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione (art. 25 cpv. 1bisAP-

LAFE)

7 Cantoni150 e 2 organizzazioni151 accolgono con favore la possibilità di consentire un accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione se in origine le condizioni necessarie per l’acquisto del fondo non erano soddisfatte. Anche 2 partiti152 vi aderiscono e propongono di dotare l’Ufficio federale di giustizia di competenze più estese in tale ambito.

136 LU, VD.

137 GS, Giovani verdi.

138 ALLIANZ LEX KOLLER (FN 11), costruzionesvizzera, Bergbahnen Graubünden, Berner Bergbahnen, CVAM, HEV, Homburger, OSVS, RMAF, SAB, ACS, USAM, SVIT BL e BS, SVIT GR, SVIT Svizzera, SVIT Camera della proprietà per piani, USPI, WBB.

139 GR.

140 ALLIANZ LEX KOLLER (FN 11), CVAM, USAM, USPI.

141 LU, VD.

142 Costruzionesvizzera, Bergbahnen Graubünden, HEV, RMAF, SAB, ACS.

143 AG, BL, BS, SG, TI, VS.

144 PS ZH.

145 SSURF.

146 Homburger.

147 SG.

148 AI, AR, FR, GR, LU, OW, SZ, SO, UR, ZG, ZH.

149 ALLIANZ LEX KOLLER (FN 11), costruzionesvizzera, Bergbahnen Graubünden, Berner Bergbahnen, HEV, SVIT BL e BS, SVIT GR, SVIT Svizzera, SVIT Camera della proprietà per piani, RMAF, SAB, ACS, VDK, Volkswirtschaft Berner Oberland, WBB.

150 AG, BS, JU, OW, SO, TI, VS.

151 Grundbuchamt Luzern West, SSURF.

152 PES, Giovani verdi.