Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di perso-

ne all'estero (LAFE)

Numero di riferimento/incarto: COO.2180.104.7.115510 / 462/2017/00001

- 3 Cantoni165 e 2 partiti166 hanno formulato, nell’ambito dei loro pareri sull’avamprogetto, osservazioni complementari di carattere procedurale concernenti prevalentemente la procedura di autorizzazione;

- 1 partito167 e 1 organizzazione168 propongono di ampliare le competenze delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione. Chiedono in particolare d’introdurre un obbligo legale di determinare l’origine dei capitali esteri utilizzati per operare investimenti in Svizzera. Secondo loro non basta che le autorità esecutive chiariscano, nell’ambito della LAFE, se le persone all’estero o degli averi stranieri siano coinvolti nell’acquisto di immobili. Occorre inoltre stabilire la provenienza lecita dei capitali investiti;

- 3 organizzazioni169 chiedono regole speciali per gli istituti di assicurazione e un ampliamento delle eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione della LAFE. In particolare si tratta di esentare esplicitamente dal campo d’applicazione della LAFE le direzioni di fondi, i fondi d’investimento immobiliare e le SICAV abilitate e controllate in Svizzera dall’autorità di vigilanza competente (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; FINMA) nonché gli acquisti di immobili effettuati da parte di queste ultime che, rammentano gli interpellati, sono già sottoposte all’elevata densità normativa della legge sugli investimenti collettivi (LICol) e alla vigilanza della FINMA. A secondo delle prescrizioni cantonali, un’ulteriore procedura di autorizzazione cagionerebbe costi rilevanti che in ultima analisi andrebbero a carico degli assicurati svizzeri e, a causa dei ritardi, sarebbe fonte di incertezze giuridiche.

5 Pubblicazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri possono essere consultati anche presso l’Ufficio federale di giustizia.

165 BS, VD, ZH.

166 PES, Giovani verdi.

167 PS.

168 TranPSarency International.

169 AXA, CACEIS, SFAMA.