Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di perso-
ne all'estero (LAFE)
Numero di riferimento/incarto: COO.2180.104.7.115510 / 462/2017/00001
rative di costruzione di alloggi, se l’acquisto di tale quota è una condizione per la locazione di un’abitazione di una cooperativa di edilizia abitativa (art. 8 cpv. 1bise cpv. 1terAP-LAFE).
Il Consiglio federale ha colto l’occasione per proporre anche le modifiche seguenti:
- riassoggettare all’obbligo dell’autorizzazione l’acquisto di abitazioni principali da parte
dei cittadini di Paesi non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). L’autorizzazione è vincolata all’obbligo di rivendere l’alloggio nel caso in cui si rinunci al domicilio in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. e cpv. 1ter AP-LAFE);
- codificare esplicitamente il divieto di modificare la destinazione di stabilimenti
d’impresa in spazi abitativi (art. 4 cpv. 2 lett. a AP-LAFE). Per motivi di chiarezza, viene esplicitamente precisato che l’utilizzazione di un fondo per uno scopo diverso da quello all’origine dell’acquisto equivale a un nuovo acquisto e sottostà dunque all’obbligo dell’autorizzazione;
- limitare a un terzo della superficie lorda per piano le quote abitative che una persona
all’estero può acquistare senza chiedere un’autorizzazione insieme a un fondo per stabilimenti d’impresa in forza di norme comunali (art. 2 cpv. 3 AP-LAFE);
- codificare la prassi attuale in materia di trust (art. 5 cpv. 1 lett. e AP-LAFE);
- completare e precisare meglio la presunzione di una posizione preponderante di per-
sone all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. bbise cpv. 2bislett. b AP-LAFE). In particolare occorre prendere in considerazione anche la composizione personale dell’«organo di gestione» di una persona giuridica per valutare la sua qualifica di «persona all’estero»;
- adeguare due eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione: da un canto le eccezioni
all’obbligo dell’autorizzazione concernenti i parenti (art. 7 lett. b AP-LAFE); dall’altro quelle concernenti il legatario (art. 7 lett. a e art. 8 cpv. 2 AP-LAFE). Le proposte intendono evitare i negozi volti a eludere la legge e, per quanto riguarda il legatario, allinearsi alla costante prassi vigente;
- precisare i motivi generali per la concessione dell’autorizzazione: l’acquisto di un fon-
do potrà essere autorizzato soltanto se il fondo deve servire per la previdenza in favore del personale dello stabilimento d’impresa indigeno dell’acquirente (art. 8 cpv. 1 lett. c AP-LAFE). Inoltre, l’acquisto da parte di una banca o di un istituto di assicurazione in mano straniera di un fondo in Svizzera al fine di coprire dei crediti garantiti da pegno è autorizzato soltanto se l’acquirente ha sede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. d AP-LAFE);
- codificare la prassi vigente in materia del passaggio delle condizioni e degli oneri im-
posti al defunto o all’alienante (art. 14 AP-LAFE);
Le altre modifiche previste concernono aspetti di diritto procedurale:
- rendere facoltativa la designazione di un’autorità cantonale legittimata a ricorrere
(art. 15 cpv. 1 lett. b AP-LAFE) e introdurre un’unica autorità di ricorso cantonale (art. 15 cpv. 1 lett. c AP-LAFE);
- generalizzare la possibilità di accertare successivamente l’obbligo dell’autorizzazione
indipendentemente dalle negligenze dell’acquirente (art. 25 cpv. 1bisAP-LAFE) e non soltanto se quest’ultimo ha consapevolmente fornito indicazioni false o inesatte;
- sostituire l’azione civile, che oggigiorno l’autorità cantonale legittimata a ricorrere o
sussidiariamente l’Ufficio federale di giustizia deve intentare per far ripristinare lo stato legale anteriore se un fondo è stato acquistato in modo illecito e tale circostanza è