Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine
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1 Basi dell’accordo
1.1 Situazione iniziale
Le economie della Svizzera e degli Stati Uniti d’America (Stati Uniti) sono fortemente interdipendenti. Nel 2016 la Svizzera ha esportato merci del valore di 36,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti, da dove ne ha importate per 22,6 miliardi. Nell’insieme, la Svizzera si colloca al 12° posto nella classifica dei partner economici più stretti degli Stati Uniti, sebbene la sua quota sul commercio totale con gli Stati Uniti rappresenti l’1,6 per cento appena. Gli Stati Uniti sono il terzo principale Paese importatore e il secondo principale Paese esportatore per la Svizzera. Tra i due Stati non esiste un accordo di libero scambio.
Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli altri attentati commessi all’interno e all’esterno dell’Europa, le autorità doganali attribuiscono la massima priorità alla sicurezza nella catena di fornitura in tutto il mondo, basandosi sul SAFE («Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade»), il quadro di norme emanate dall’Organizzazione mondiale delle dogane per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale. Queste condizioni quadro prevedono una predichiarazione per l’importazione e l’esportazione di merci sulla base della quale vengono effettuati un’analisi dei rischi ed eventuali controlli di sicurezza. Inoltre, all’interno dell’Unione europea (UE) e anche in Svizzera è stata creata la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO). Con la modifica del 18 giugno 2010, alla legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD) è stato aggiunto l’articolo 42a sugli operatori economici autorizzati2. La qualifica di operatore economico autorizzato è rilasciata alle persone che sono ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. All’AEO sono concesse agevolazioni nella predichiarazione e nei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza. In base a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, gli AEO beneficiano di agevolazioni non solo nel proprio Paese, ma anche in quello della parte contraente. Ai fini della sicurezza nella catena di fornitura, nel 2001 gli Stati Uniti hanno introdotto il programma «Customs-Trade Partnership Against Terrorism» (C-TPAT; partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo).
Nel 2002 l’Amministrazione americana delle dogane, l’attuale «U.S. Customs and Border Protection» (CBP), ha proposto all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) di stipulare un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale (di seguito: «Accordo di assistenza amministrativa» o semplicemente «Accordo»). Il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rispettivo mandato negoziale. L’Accordo è stato messo a punto in due cicli di negoziati, più precisamente nel mese di ottobre del 2005 a Berna e nel mese di marzo del 2006 a Washington, D.C., ed è stato siglato il 29 giugno 2007 in occasione della sessione dell’Organizzazione mondiale delle dogane. In seguito, la Svizzera ha tuttavia richiesto una rinegoziazione dell’Accordo che si è svolta all’inizio del mese di febbraio del 2009 a Berna. Nel 2010 il testo rettificato è stato quindi trasmesso agli Stati Uniti per un esame, ma nel 2011 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ritenuto che la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa non fosse un affare urgente.
1 RS 631.0
2 In vigore dal 1° aprile 2011 (RU 2011 981).