Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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Il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa è retto dal diritto interno del Paese, tra cui gli articoli 115–115i LD. L’articolo 2 dell’Accordo non riconosce all’amministrazione richiedente il diritto che l’amministrazione interpellata debba ordinare provvedimenti coercitivi solo sulla base della domanda di assistenza amministrativa. L’AFD potrebbe tuttavia sentirsi obbligata, sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti, ad avviare una procedura penale amministrativa. In questo ambito sarebbero ammessi provvedimenti coercitivi ai sensi dell’articolo 45 e seguenti DPA.

Il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa si basa sulle competenze e sulle risorse di cui l’amministrazione interpellata dispone.

Il paragrafo 3 esclude che negli Stati Uniti possano scaturire dall’Accordo diritti individuali contro l’autorità. Gli obblighi di collaborazione (art. 115 segg. LD) che incombono alle persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa in Svizzera non sono toccati dalla presente disposizione.

Il paragrafo 4 intende rafforzare e completare la prassi di assistenza amministrativa in vigore. Occorre tuttavia far notare che i due Stati contraenti non si sono sinora prestati assistenza amministrativa per mancanza di un accordo in materia.

Art. 3 Assistenza amministrativa generale

Il presente Accordo di assistenza amministrativa distingue tra assistenza amministrativa generale e assistenza amministrativa particolare (art. 3 seg.). La distinzione si rifà al modello di accordo degli Stati Uniti. L’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE non prevede questa differenza; disciplina invece l’assistenza amministrativa su richiesta e l’assistenza amministrativa senza richiesta preliminare (cosiddetta assistenza amministrativa «spontanea»; art. 4).

L’articolo 3 dell’Accordo si riferisce sostanzialmente a informazioni generali, eventualmente classificate e quindi non accessibili al pubblico, su metodi, tecniche e aiuti all’esecuzione per lo svolgimento di controlli o sulle conoscenze dei modi per commettere infrazioni. In linea di principio le informazioni non hanno alcun riferimento con una persona fisica o giuridica individuata o individuabile.

Art. 4 Assistenza amministrativa particolare

Il paragrafo 1 prevede che le persone, le merci e i mezzi di trasporto possono essere sorvegliati in caso di sospetta infrazione doganale. La disposizione corrisponde all’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE.

Ai sensi del paragrafo 2 le amministrazioni doganali trasmettono informazioni su possibili o imminenti infrazioni doganali su richiesta oppure, nelle situazioni che potrebbero causare danni importanti, senza che vi sia stata una domanda. Inoltre, le amministrazioni doganali sono libere di fornire spontaneamente informazioni in caso di una possibile infrazione doganale. Se l’assistenza amministrativa è stata fornita senza una precedente richiesta si tratta della cosiddetta «assistenza amministrativa spontanea».