Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Conformemente al paragrafo 3 l’amministrazione interpellata può eseguire accertamenti sulla base di una domanda di assistenza amministrativa. Questa possibilità è già prevista all’articolo 7 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE. La disposizione non significa invece che l’amministrazione richiedente possa costringere l’amministrazione interpellata ad adottare provvedimenti coercitivi (cfr. anche n. 1.5 precedente). Di fronte a un eventuale ordine di provvedimenti coercitivi giuridicamente ammessi, l’AFD considererà anche la situazione giuridica nell’ambito delle imposte dirette16.

Art. 5 Presenza di collaboratori

La presenza di collaboratori può essere senz’altro utile per il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa. Nella prassi i funzionari esteri sono di norma presenti in caso di interrogatori e altre eventuali operazioni d’inchiesta ammesse in virtù dell’Accordo antifrode17 con l’UE, anche se nell’assistenza amministrativa nell’ambito delle imposte dirette non è previsto il diritto alla presenza (cfr. art. 8 cpv. 4 della legge del 28 settembre 201218 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Il consenso alla presenza di collaboratori in ambito doganale non costituisce un precedente riguardo alla presenza di collaboratori nell’ambito delle imposte dirette.

In merito alla presenza decide esclusivamente l’amministrazione interpellata, che ne stabilisce anche le condizioni di caso in caso.

Art. 6 Atti e documenti

In linea di principio, nell’ambito dell’assistenza amministrativa sono trasmesse solo copie di atti e documenti. Su domanda motivata, anche gli atti originali o le copie autenticate possono essere oggetto dell’assistenza amministrativa. Gli atti originali devono essere restituiti. È prevista pure la trasmissione di informazioni informatizzate, eventualmente corredate delle necessarie istruzioni per il loro impiego.

Art. 7 Testimoni e periti

Nel caso in cui l’assistenza amministrativa prestata abbia condotto all’avvio di un procedimento penale, ai fini dell’assunzione delle prove può rivelarsi necessario che i collaboratori della parte che ha prestato assistenza amministrativa debbano comparire su richiesta dell’altra parte in qualità di testimoni o, eventualmente, di periti in un procedimento penale. Questa necessità è fondata sul principio di immediatezza, ampiamente diffuso nel procedimento penale americano, secondo il quale un’udienza in tribunale deve svolgersi in contatto diretto con le parti interessate al processo e coloro che concorrono al processo. Il procedimento penale deve avere un rapporto con l’assistenza amministrativa prestata. Su domanda motivata, l’amministrazione interpellata può rilasciare la necessaria autorizzazione alla deposizione.

16 Cfr. la legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1) nonché la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1).

17 Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81).

18 RS 651.1