Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine
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Secondo il paragrafo 2 l’amministrazione interpellata può consentire alla revoca dell’immunità diplomatica o consolare dei propri collaboratori. L’amministrazione interpellata può chiedere all’amministrazione richiedente una conferma che i collaboratori chiamati a deporre non sono oggetto d’inchiesta né coinvolti in un procedimento penale o amministrativo (par. 3). Queste disposizioni sono importanti soprattutto per gli Stati Uniti. La Svizzera, invece, non intende revocare l’eventuale immunità dei propri collaboratori.
Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa
In linea di principio, le domande di assistenza amministrativa devono essere presentate per scritto. In particolare devono descrivere la fattispecie e il sospetto di un’eventuale infrazione doganale nonché indicare l’assistenza amministrativa richiesta. Grazie ai requisiti dettagliati dovrebbe essere possibile escludere ricerche indiscriminate di informazioni («fishing expedition») che non sono ammesse. Le domande di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti possono essere presentate in inglese; l’AFD può rispondere alla domanda in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 9 Disbrigo di domande di assistenza amministrativa
Le domande di assistenza amministrativa sono sbrigate in conformità con il diritto interno della parte interpellata. Per la Svizzera sono determinanti le disposizioni della legge sulle dogane che, all’articolo 115d, prevede un obbligo di collaborazione in rapporto con le domande di assistenza amministrativa e, secondo l’articolo 115e, ammette i provvedimenti coercitivi previsti nel diritto penale amministrativo (art. 45– 60 DPA), purché esistano i requisiti necessari. Contro le decisioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa è possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 115i LD).
Se non è competente del disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti, l’AFD è tenuta a inoltrarla all’autorità competente, informandone la CBP o l’ICE.
Il paragrafo 5 impone all’amministrazione interpellata il rispetto di determinate norme procedurali estere, purché non siano vietate al suo interno. Si tratta, in particolare, di prescrizioni formali (ad es. deposizioni sotto giuramento, che nel diritto processuale statunitense sono importanti).
Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni
Rispetto all’articolo 10 e seguente dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE, all’articolo 10 sono state aggiunte disposizioni volte a garantire che le informazioni che si trovano presso la parte che le ha ricevute soggiacciano, nel modo e nell’ampiezza, allo stesso livello di protezione dei dati riservato alle informazioni dalla parte che le ha trasmesse.
Il principio fondamentale ai sensi del paragrafo 1 è il trattamento confidenziale delle informazioni trasmesse. Questo aspetto riveste un’importanza prioritaria per la Svizzera. Il principio corrisponde all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a