Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine
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Art. 11 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa
Il paragrafo 1 enuncia i motivi che consentono di negare una domanda di assistenza amministrativa, segnatamente qualora possa pregiudicare interessi essenziali della parte interpellata o sia incompatibile con il diritto interno della parte. La disposizione corrisponde in parte all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE che, oltre ai motivi elencati all’articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b, menziona espressamente anche le norme valutarie e fiscali nonché la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
Durante i negoziati l’inserimento, nel testo dell’Accordo tra le deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa, della violazione del segreto industriale, commerciale o professionale è stato categoricamente rifiutato dagli interlocutori americani, secondo i quali tale violazione non si colloca sullo stesso piano rispetto alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi nazionali essenziali della parte.
Neppure l’Accordo tra l’UE e gli Stati Uniti prevede una simile disposizione. Una norma in parte paragonabile figura invece all’articolo 12 sottoparagrafo 7.1 lettera d dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi.
Alla luce di questi fatti è stato concordato un vincolante scambio complementare di lettere con il quale la Svizzera dichiarerà che la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale non è conciliabile con il diritto svizzero; dopo tutto, l’articolo 162 del Codice penale26 (CP) sancisce la punibilità della violazione di un segreto di fabbrica o commerciale, che avrebbe dovuto essere custodito, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria27. Nella loro risposta gli Stati Uniti dichiareranno il proprio accordo a questa interpretazione. Lo scambio di lettere intende contribuire a tenere conto delle preoccupazioni esposte dalle cerchie economiche.
Il paragrafo 2 prevede la possibilità di negare l’assistenza amministrativa qualora la rispettiva domanda esulasse dal campo d’applicazione dell’Accordo.
Art. 12 Costi dell’assistenza amministrativa
La parte interpellata si assume normalmente i costi correlati al disbrigo della domanda di assistenza amministrativa, ossia alla parte richiedente non vengono addebitati costi, salvo in determinati casi. Nei confronti della parte richiedente la parte interpellata ha un obbligo di informazione qualora emergessero costi eccezionalmente elevati. In questo caso le due amministrazioni doganali stabilirebbero insieme a quali condizioni continuare.
Art. 13 Ripartizione di valori patrimoniali
Se i beni patrimoniali sono stati confiscati e la confisca è ascrivibile in maniera determinante all’assistenza amministrativa prestata, le amministrazioni coinvolte possono decidere di ripartire i beni patrimoniali confiscati. La disposizione scaturisce da una proposta americana. Gli Stati Uniti necessitano di una disposizione nell’ambito di
26 RS 311.0
27 Ai sensi dell’art. 34 CP la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere, ognuna delle quali ammonta al massimo a 3000 franchi (ovvero al massimo 1 080 000 franchi).