Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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3.1 Ripercussioni organizzative, finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni non sono interessati dall’attuazione dell’Accordo di assistenza amministrativa.

L’attuazione dell’Accordo di assistenza amministrativa non avrà particolari ripercussioni né sull’effettivo del personale, né dal punto di vista informatico o finanziario per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni economiche

Il trattamento delle domande di assistenza amministrativa può portare nello Stato contraente alla riscossione posticipata dei tributi all’importazione o a un procedimento penale se dovesse emergere che un’infrazione doganale è stata commessa nello Stato contraente.

4 Rapporto con il piano di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201631 sul piano di legislatura 2015–2019 né nel decreto del Consiglio federale del 14 giugno 201632 sul programma di legislatura 2015–2019. Il momento della presentazione del progetto dipende dai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e forma dell’atto

L’Accordo si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale33 (Cost.) in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale da essa approvato (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200234 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199735 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). Nel presente caso il Consiglio federale non ha una competenza di approvazione in materia36, pertanto l’Accordo dovrà essere sottoposto all’Assemblea federale.

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sono sottoposti a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono

31FF 2016 909

32FF 2016 4605

33RS 101

34RS 171.10

35 RS 172.010

36 L’art. 42a cpv. 2bis LD non costituisce una disposizione relativa alla competenza in tal senso (cfr. FF 2015 2395, 2414).