Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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negoziati la Svizzera voleva annullare la decisione precedentemente presa relativa alla presenza, ma non è riuscita nel suo intento. Occorre tuttavia notare che la disposizione dell’articolo 5 rappresenta una clausola standard9 in materia doganale, di conseguenza è stata infine mantenuta nell’Accordo. In merito alla presenza decide esclusivamente l’amministrazione interpellata, che ne stabilisce anche le condizioni caso per caso.

Riservatezza e impiego delle informazioni (art. 10): alla vigilia dell’ultimo ciclo di negoziati gli Stati Uniti si sono categoricamente opposti a una disposizione secondo la quale l’autorità che riceve le informazioni deve disporre di un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell’autorità che le ha trasmesse. Durante i negoziati gli Stati Uniti hanno invece approvato una formulazione che si rifà all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell’Accordo sulle agevolazioni degli scambi secondo cui, per le informazioni trasmesse, vige nel modo e nell’ampiezza lo stello livello di protezione e confidenzialità del Paese al quale è indirizzata la richiesta. D’altro canto la Svizzera ha dovuto approvare una disposizione (art. 10 par. 5), in base alla quale l’autorità richiedente può trasmettere le informazioni ricevute in relazione con il terrorismo e la sicurezza nazionale ad autorità governative, nel caso degli Stati Uniti al Director of National Intelligence, il coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative. È stata inoltre convenuta una disposizione secondo la quale possono essere trasmessi solo i dati che si ritengono veritieri (art. 10 par. 7); in caso contrario, le autorità si informano reciprocamente e sono tenute a rettificare i dati o a distruggerli. Nel testo dell’Accordo è stata infine inserita una disposizione che prevede la distruzione dei dati trasmessi quando non sono più necessari (art. 10 par. 8). L’articolo 10 così modificato rappresenta un notevole miglioramento nell’ambito della protezione dei dati.

Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11): l’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE, all’articolo 9 paragrafo 1 lettera d, esclude l’assistenza amministrativa qualora ciò possa violare un segreto industriale, commerciale o professionale. La Svizzera voleva inserire la disposizione anche nell’Accordo con gli Stati Uniti, che si sono opposti. È stata dunque trovata la soluzione seguente: analogamente all’Accordo di assistenza amministrativa tra l’UE e gli Stati Uniti, l’assistenza amministrativa può essere rifiutata se è incompatibile con l’ordinamento giuridico della parte interpellata (art. 19 par. 1). È stato inoltre convenuto uno scambio di lettere complementare con cui, da un lato, la Svizzera spiegherà che l’incompatibilità con il diritto della parte interpellata vige anche in caso di violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, e, dall’altro, gli Stati Uniti aderiranno a questa concezione giuridica. È stata poi inserita una disposizione in base alla quale l’assistenza amministrativa può essere negata se la domanda esula dal campo d’applicazione dell’Accordo (art. 11 par. 2); ciò vale segnatamente per le ricerche indiscriminate di informazioni («fishing expedition»), che nella prassi sono di fatto escluse se la parte richiedente ottempera all’articolo 8 sulla forma e sul contenuto della domanda di assistenza amministrativa. Infine, è stato aggiunto al preambolo che l’Accordo deve essere applicato rispettando il principio della buona fede. Secondo il parere del Consiglio federale, questo principio deve escludere la domanda di assistenza amministrativa sulla scorta di dati rubati. In tal modo viene tenuto conto delle preoccupazioni espresse in proposito. Gli Sta-

9 Cfr. art. 7 par. 4 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e art. 15 par. 4 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra l’UE e gli Stati Uniti.