Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi. Il paragrafo 1 impone alle parti la massima protezione possibile delle informazioni dalla divulgazione. In concreto ciò significa che la parte americana deve intraprendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano applicate le deroghe del «Freedom of Information Act»19 (FOIA). Secondo il paragrafo 552 lettera b il FOIA non è applicabile in caso di segreti commerciali e d’affari confidenziali (par. 4) né se implicasse divulgare fonti riservate d’informazione o tecniche e procedure la cui divulgazione implicherebbe un’elusione del diritto (lett. b par. 7 lett. D ed E). La legge del 17 dicembre 200420 sulla trasparenza (LTras) non si applica comunque alla procedura dell’assistenza amministrativa (art. 3 lett. a

n. 3). Inoltre la LTras contiene tra l’altro deroghe se, con l’accesso a documenti ufficiali, venisse perturbata l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità, fossero compromesse le relazioni internazionali della Svizzera oppure venissero rivelati segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. b, d e g LTras).

Il principio di specialità sancito al paragrafo 1 significa che le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per gli scopi dell’assistenza amministrativa. Il paragrafo obbliga inoltre a garantire un livello di protezione dei dati che corrisponda a quello della parte che ha trasmesso le informazioni. Questa disposizione corrisponde anche all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi.

Il principio di specialità consente nel contempo che le informazioni ricevute nell’ambito dell’assistenza amministrativa siano impiegate in un procedimento amministrativo o giudiziario a causa di infrazioni doganali (par. 2). Questo principio è stato ancorato anche all’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e rappresenta la logica conseguenza dell’assistenza amministrativa, che avrebbe infatti poco senso se le informazioni ottenute non potessero essere utilizzate per una successiva procedura che presenta un nesso diretto con l’assistenza amministrativa. Il principio è parimenti attinto dal diritto degli Stati Uniti. Infine, una decisione penale emanata dall’AFD ai sensi dell’articolo 70 DPA avviata da un’assistenza amministrativa (spontanea) può essere controllata in un dibattimento pubblico da un tribunale penale cantonale (art. 73 segg. DPA). In base alla situazione, l’AFD dovrebbe chiedere al tribunale giudicante la limitazione della divulgazione di determinati fatti appellandosi alla disposizione di cui al paragrafo 1.

In casi eccezionali le informazioni ottenute nell’ambito dell’assistenza amministrativa possono essere impiegate anche per altri scopi (par. 3). Questa possibilità è prevista anche all’articolo 11 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE. In tal caso la parte richiedente deve precedentemente domandare l’autorizzazione scritta della parte interpellata, che può essere rilasciata a determinate condizioni. La parte richiedente è tenuta a osservarle in virtù del principio del diritto internazionale della buona fede.

Il paragrafo 4 prevede espressamente che le informazioni trasmesse nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche come prove a favore di una persona. L’altra parte deve esserne informata. Il paragrafo 4 corrisponde all’articolo 6 del Codice di procedura penale21 (CPP) sul principio della

19 5 U.S.C. § 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 Stat. 3048 e 19 C.F.R. Part 103.

20 RS 152.3

21 RS 312.0