Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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L’Accordo di assistenza amministrativa comprende 16 articoli e disciplina i seguenti ambiti:

 definizioni

 campo d’applicazione

 assistenza amministrativa generale

 assistenza amministrativa particolare

 presenza di collaboratori

 atti e documenti

 testimoni e periti

 forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa

 disbrigo di domande di assistenza amministrativa

 riservatezza e impiego delle informazioni

 deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa

 costi dell’assistenza amministrativa

 ripartizione di valori patrimoniali

 attuazione

 campo d’applicazione territoriale

 entrata in vigore e denuncia.

1.5 Valutazione

Il DFF è del parere che la conclusione dell’Accordo di assistenza amministrativa sia nell’interesse dell’economia svizzera, per giungere eventualmente a concludere un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. La posizione assunta in proposito dal Consiglio federale nel 2014 non è cambiata. Soprattutto nell’ultimo ciclo di negoziati, che risale al mese di marzo del 2016, sono stati conseguiti importanti progressi. In particolare sono stati raggiunti i seguenti compromessi:

Esclusione di provvedimenti coercitivi o assistenza amministrativa particolare:

l’adozione di provvedimenti coercitivi non è stata esplicitamente esclusa, come originariamente auspicato dalla Svizzera, tuttavia è stato convenuto che l’amministrazione interpellata potrebbe eseguire ispezioni eccetera e si riserverebbe il diritto di decidere se intraprendere simili attività a seguito di una domanda di assistenza amministrativa (art. 4 par. 3). In proposito occorre segnalare che il mandato negoziale del Consiglio federale del 16 febbraio 2005 è stato relativizzato con l’articolo 115 e seguenti LD6, secondo cui i provvedimenti coercitivi sono ammessi nell’ambito dell’assistenza amministrativa. L’articolo 115e LD sancisce che possono essere ordinati provvedimenti coercitivi se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione e dichiara applicabili gli articoli 45–60 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo (DPA). Queste disposizioni disciplinano sequestro, perquisizione domiciliare e personale, perquisizione di carte, fermo e traduzione dinanzi al giudice nonché arresto.

Presenza di collaboratori (art. 5): nell’ambito delle imposte dirette le autorità

estere non hanno alcun diritto alla presenza8, pertanto durante l’ultimo ciclo di

6Modifica del 28 settembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231), in particolare art. 115e LD.

7 RS 313.0

8 Art. 8 cpv. 4 della legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1).