Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 18 pagine

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l’adesione a un’organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’Accordo comprende disposizioni direttamente applicabili e che contengono norme di diritto, pertanto sono soddisfatti i requisiti del referendum facoltativo per i trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale sull’approvazione dell’Accordo dovrà essere dunque sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Accordo di assistenza amministrativa con l’UE non è stato sottoposto al referendum facoltativo in conformità alle basi costituzionali vigenti in quel momento37.

5.2 Attuazione provvisoria

L’attuazione provvisoria dell’Accordo è stata esclusa nel mandato negoziale del Consiglio federale del 16 febbraio 2005. Inoltre non è stato oggetto dei recenti negoziati. L’Accordo sarà quindi attuato quando entrerà formalmente in vigore.

37 Cfr. decreto federale del 10 marzo concernente il Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (RU 1999 1819).