Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 20 pagine
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Rapporto sui risultati: consultazione sull'approvazione e sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale, nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrori-
smo e la criminalità organizzata
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.261443 / 261.1/2018/00004
PVL e UCS approvano espressamente la rinuncia a una fattispecie specifica sul terrorismo. FR, PLR e ARIF sono contrari: i primi due auspicano una norma penale specifica riguardante il terrorismo in tutti i suoi aspetti e in tutta la sua complessità; l'ultimo è favorevole a una legge federale consolidata contro il crimine organizzato e il terrorismo.
Per quanto concerne le normative sulla competenza due partecipanti sottolineano che le modifiche del CPP, ritenute problematiche, porteranno alla soppressione di un'istanza di ricorso116. Un Cantone chiede che nell'articolo 24 capoverso 1 CPP si rinunci al criterio del «centro dell’attività penalmente rilevante»117. VD e BE rilevano la mancanza di una competenza federale nel settore del perseguimento penale dei minori. BE chiede pertanto di esaminare una tale normativa sotto i profili dell'economia processuale e della parità di trattamento.
È stata anche sollevata la questione riguardante l'attività delle organizzazioni umanitarie. Gli strumenti nazionali e internazionali del diritto penale dovrebbero essere concepiti in modo tale da non ostacolare le azioni umanitarie118.
Il settore finanziario rileva che l'adempimento quotidiano degli obblighi legali derivanti dal CP deve rappresentare un onere ragionevole per gli intermediari finanziari e che le misure in questione non rendere eccessivamente onerosa l'attuazione dell'obbligo di diligenza degli intermediari finanziari119.
9 Consultazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005120 sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri integrali sono disponibili sui siti dell'Ufficio federale di giustizia e della Cancelleria federale121.
116 dirittifondamentali.ch, GDS.
117 SO.
118 Appel de Genève, dirittifondamentali.ch, ICRC.
119 ASB, Raiffeisen.
120 RS 172.061.
121 Cfr. cap. 1.