Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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menti e integratori alimentari e dispositivi medici.
Complemedis desidera far notare che un gruppo possibilmente ampio di medicamenti attualmente assegnati alla categoria C dovrebbe essere attribuito alla categoria E (cfr. anche osservazioni sull’art. 43 revOM).
Cpv. 1 lett. b
Analogamente all’articolo 43 capoverso 1 lettera b revOM, ADV, SDVZS, USAM, DVNW, SDV e SDV ZH/SH constatano che questo articolo tratta della dispensazione e il testo va completato di conseguenza con «la sua dispensazione e/o» il suo impiego.
Cpv. 1 lett. c nuova
Secondo Galenica perfino prodotti innocui possono risultare pericolosi per il paziente se utilizzati in modo inappropriato in seguito a un’autodiagnosi errata, motivo per cui chiede di aggiungere in una lettera separata «un utilizzo inappropriato può nuocere alla salute». AVKZ vorrebbe invece definire in una lettera separata la dispensazione che non richiede consulenza specialistica come quella priva di controindicazioni, effetti collaterali e interazioni prevedibili in caso di impiego conforme.
Cpv. 2
Analogamente agli articoli 42 e 43 revOM, TopPharm chiede la sostituzione di «prescrizione medica o veterinaria» con «decisione di un operatore sanitario», mentre SCG chiede di aggiungere «chiropratica» a prescrizione.
Vigente art. 44c Droghieri senza diploma federale
DVNW, SDV, GR, AG e USAM chiedono di non stralciare il vigente articolo 44c OM, ma di lasciarlo nell’OM rivista con un periodo transitorio di cinque anni, affinché i droghieri formati secondo il diritto anteriore senza diploma federale e che gestiscono autonomamente una drogheria secondo il vigente articolo 44c OM possano continuare a farlo fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Sezione 4: Requisiti per la dispensazione
Nuovo art. 44a
PharmaSuisse, AKB, AVSGA e AAV chiedono che si inseriscano disposizioni sull’ammissibilità di supplenze nel diritto in materia di agenti terapeutici, poiché in tutta la Svizzera la dispensazione di medicamenti è legata alle competenze della persona che dispensa e normative cantonali diverse possono determinare una situazione confusa nonché distorsioni della concorrenza. Dato che la LPMed non prevede disposizioni relative alla supplenza, i suddetti partecipanti vedono in questo articolo un’occasione unica per armonizzare la questione nel diritto federale senza privare i Cantoni della loro competenza. Il nuovo articolo 44a deve stabilire che le persone titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità devono esercitare personalmente l’attività autorizzata e possono trasferire, sotto la loro vigilanza e responsabilità tecnica, singole mansioni a persone che siano sufficientemente qualificate e in possesso degli eventuali attestati di capacità richiesti. Inoltre le persone titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità possono farsi rappresentare per periodi più lunghi soltanto da un altro specialista autorizzato all’esercizio della stessa attività in quanto titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione. Infine si dovrebbe consentire a persone titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità di farsi rappresentare, in caso di malattia, vacanze, formazione continua e aggiornamento, maternità o altro impedimento temporaneo, da una persona che soddisfa i requisiti tecnici ma non è titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità.
Art. 45 Dispensazione senza prescrizione medica da parte di farmacisti di medicamenti sogget-
ti a prescrizione medica
In relazione alla riattribuzione di medicamenti dell’odierna categoria C, SDVZS, DVNW, SDV ZH/SH, ADV e SDV sostengono che la formazione dei droghieri comprende tutti i principi attivi dell’attuale categoria di dispensazione C e pertanto da molti anni in diversi Cantoni, come per esempio Soletta, le drogherie dispensano medicamenti della categoria C.
FRC sostiene le nuove disposizioni e accoglie positivamente il rapporto equilibrato, garantito dai criteri selezionati, tra requisiti di sicurezza e migliore accesso ai medicamenti così come la riduzione
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