Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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stiva e sono quindi favorevoli al capoverso 3.
Cpv. 4
CP ha un atteggiamento positivo nei confronti della pubblicazione dei principi attivi, che ritiene più logica dell’«elenco delle sostanze».
NW, OW, BL, (GE), BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, VKCS, GR, AG, BE, NE, JU, VS, GL, GDK, Oda AM, NVS, SVKH, ADV, Ofac, SDVZS, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, SVNW, AVKZ, ASSGP, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, SDV, AAV e ADV ZH/SH chiedono un’integrazione o una precisazione dell’elenco dei principi attivi per aumentare la certezza del diritto e la praticabilità o la trasparenza. ADV, SDVZS, DVNW, ASSGP, SDV, SDV ZH/SH, VS, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono in particolare di integrare l’elenco con il dosaggio massimo ammesso dei principi attivi elencati per ciascuna categoria di dispensazione e con le indicazioni omologate per tale dosaggio, mentre VKCS riterrebbe utile che, per delimitarli dalle derrate alimentari, si riportassero gli intervalli di dosaggio comprensivi di indicazioni per le categorie di dispensazione dei medicamenti, affinché si possa evincere in quali intervalli si riscontra un effetto farmacologico. VS, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono inoltre di pubblicare i motivi per la classificazione nella rispettiva categoria e aggiungono che la soluzione più efficace sarebbe un elenco leggibile elettronicamente. Affermano di essere a favore della menzione della categoria di dispensazione, particolarmente importante per la fabbricazione in farmacia. GDK, GL, NW, OW, BL, GE, BS, LU, AI, VS, ZH, GR, AG, BE e JU chiedono un nuovo capoverso 5 in cui si specifichi che, per un principio attivo contenuto in medicamenti con categorie di dispensazione diverse, l’elenco per le categorie «Dispensazione previa consulenza specialistica (D)» e «In vendita libera (E)» debba essere completato con le indicazioni ammesse per la rispettiva categoria, il dosaggio massimo e le forme di applicazione. AG aggiunge che questo è particolarmente rilevante per la distinzione tra agenti terapeutici e derrate alimentari.
Scin, Intergenerika, FIT, hkbb e vips chiedono, per completezza, di inserire nell’elenco anche i principi attivi che in passato erano contenuti in un medicamento omologato da Swissmedic. GL, GDK, NW, OW e GE espongono analogamente la necessità per le autorità esecutive di poter continuare ad accedere a un elenco delle sostanze cancellate corredato del motivo della cancellazione e a tal fine chiedono un nuovo capoverso 6.
Sezione 2: Categorie soggette a prescrizione medica
Art. 41 Dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria
TI spiega che nella versione italiana si deve parlare di «dispensazione» anziché di «prescrizione».
Lett. a
Galenica lamenta la vaghezza dei concetti giuridici «limitata» e «sicurezza», che vanno quindi definiti per circoscrivere il margine discrezionale delle autorità amministrative.
Art. 42 Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria
Galenica e AVKZ osservano che, analogamente all’articolo 41 revOM, qui si dovrebbe parlare di dispensazione «ripetuta». AVKZ constata inoltre l’assenza totale delle prescrizioni dentistiche.
SCG chiede di integrare i chiropratici sia nel titolo sia nelle lettere a e b.
Anche VS, AG, Ofac, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono di estendere l’articolo ad altri gruppi professionali, quali i farmacisti, e suggeriscono quindi di modificare il titolo con «Dispensazione su decisione di un operatore sanitario» e di sostituire «medica o veterinaria» alle lettere a e b con «...da parte di un operatore sanitario». Rimandano all’articolo 9 lettera j LPMed, secondo cui i farmacisti devono avere conoscenze di base adeguate concernenti la diagnosi e la cura delle turbe della salute e delle malattie frequenti e assicurare maggiormente l’assistenza di base dei pazienti.
SwAPP constata che in futuro la categoria B sarà suddivisa in due prescrizioni, una «medica» e una «farmaceutica». Dall’ordinanza non si evince la modalità di distinzione di queste due sottocategorie B all’interno della «supply chain»; il sistema non è trasparente né per i pazienti né per il personale della «supply chain». Per evitare un immane dispendio formativo, le due categorie B dovrebbero essere distinguibili a colpo d’occhio. Una disposizione al riguardo dovrebbe essere inserita preferibilmente nell’ordinanza, in quanto una norma di «soft law», essendo soggetta a una procedura di modifica semplificata, risulterebbe troppo poco duratura.
32/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV