Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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rifiutano che i farmacisti deleghino alle associazioni mantello mediche e farmaceutiche elenchi e oneri per la dispensazione dei medicamenti di cui all’articolo 45 revOM. Chiedono che a tal fine una commissione permanente dell’UFSP costituita da rappresentanti delle associazioni mantello, affiancati all’occorrenza da specialisti su temi specifici, elabori consensi presentati dalle organizzazioni mantello o sviluppati dalla commissione stessa e offra consulenza al Consiglio federale in sede di classificazione dei medicamenti e indicazioni con o senza oneri speciali. Parlano inoltre di «basi per un trattamento sicuro» anziché di «schemi terapeutici» e sanciscono la convalida di tali basi da parte dell’UFSP in una proposta nel testo dell’ordinanza.

Cpv. 1 lett. b

Come per la lettera a, nemmeno in riferimento ai pazienti affetti da malattie croniche esistono secondo SSI direttive che consentano una dispensazione razionale senza una diagnostica estesa. SPO invece approva queste disposizioni, poiché molti pazienti si arrabbierebbero se per il ritiro di medicamenti o ricette presso il medico venisse loro addebitata una consultazione quando il medico non l’hanno nemmeno visto. Anche GR, DBD, AVSGA, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, AVKZ e AVSGA sostengono una regolamentazione distinta della terapia farmacologica continuativa rispetto a quelle di pazienti acuti di cui alla lettera a, in quanto nel primo caso vi sono una diagnosi e una terapia farmacologia consolidata che permettono ai farmacisti di monitorare e proseguire la terapia.

PiGr, DBD, AVSGA, AAV, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, TopPharm, USAM e AVKZ chiedono di sostituire la formulazione «pazienti affetti da malattie croniche» con «terapia farmacologica continuativa», in modo da includere anche quella finalizzata alla prevenzione. PiGr, GR, Ofac, DBD, AVSGA, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, TopPharm, USAM e AVKZ propongono di rinunciare a fissare un termine di validità massimo («per un anno al massimo»), essendo questo troppo breve o troppo lungo a seconda della situazione e rischiando di determinare applicazioni schematiche errate. Affermano che la decisione in merito alla necessità di una nuova valutazione medica è disciplinata diversamente nei vari Cantoni e in linea di principio dovrebbe rientrare nell’ambito di responsabilità del farmacista. PH CH, FMH, APA e BEKAG si esprimono a favore di una validità massima di sei mesi.

PiGr, GR, Ofac, DBD, AVSGA, AAV, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, TopPharm, USAM e AVKZ osservano che va stralciato il requisito di una diagnosi certa: essendo una diagnosi il presupposto per la prima prescrizione, tale elemento è già contemplato; inoltre, per determinati aspetti scientifici della prassi medica non si può comunque mai avere una certezza assoluta.

AVKZ specifica che oltre alla «prima prescrizione» dovrebbe essere registrata anche la «prima dispensazione documentata» da parte di medici che effettuano l’autodispensazione. Anche Galenica si esprime a favore dell’integrazione di «prima prescrizione» con «o prima dispensazione» per motivi di tutela della salute, mentre santésuisse chiede di aggiungere «e/o prescrizione successiva», in quanto il controllo medico periodico non avviene soltanto dopo il primo anno dalla formulazione della diagnosi, bensì annualmente anche dopo diversi anni di terapia stabile.

Per SGN è impensabile che un medicamento impiegato da un anno o più per una malattia cronica possa venire prorogato senza prescrizione medica. Sottolinea che le malattie croniche sono molto frequenti e richiedono una rivalutazione continua del trattamento e chiede l’introduzione di clausole protettive meglio definite per individuare situazioni specifiche in cui un rinnovo è sensato per facilitare l’aderenza alla terapia. TI propone di integrare la disposizione con «purché la dispensazione sia compatibile con la situazione sanitaria del paziente e fatte salve eventuali indicazioni in senso contrario del medico prescrittore, adeguatamente motivate».

Per SGKPT questa lettera va stralciata, dato che già oggi i farmacisti possono dispensare medicamenti per il proseguimento di una terapia senza una nuova prescrizione.

VD fa notare che si deve chiarire la questione della rimunerazione dei medicamenti dispensati da farmacisti nel quadro di questa disposizione e che si rendono necessari adeguamenti dell’OAMal e dell’OPre.

Cpv. 1 lett. c

AVSGA, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV, TopPharm e AVKZ approvano questa definizione. ADV, SDVZS, DVNW, SDV e SDV ZH/SH ribadiscono in questo punto che la formazione dei droghieri comprende tutti i principi attivi dell’attuale categoria di dispensazione C e pertanto da molti anni in diversi Cantoni, come per esempio Soletta, le drogherie dispensano medicamenti della categoria C. Chiedono di precisare il numero 1 sostituendo «noto» con «grave». Anche GRIP, iph, SwAPP, scin, ASSGP, FIT, hkbb e vips sono concordi al riguardo. In merito al numero 1 SPO osserva che purtroppo i tentativi di suicidio con paracetamolo non sono una rarità, per cui tale principio attivo rientra fra quelli con un potenziale di abuso noto e chiede se in futuro sarà inserito nell’elenco A.

SDV chiede di riformulare il numero 2 in modo tale che il dosaggio dei principi attivi e l’accertamento da parte di un operatore sanitario necessario per la classificazione di tali medicamenti siano determi-

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