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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

Lett. a

Secondo Galenica «raccomandato» andrebbe sostituito con «consentito» per uniformità con il linguaggio farmaceutico.

Lett. f

Galenica critica il fatto che non si indichi quando è richiesta la consulenza specialistica di un operatore sanitario e propone di specificare che questa è richiesta in particolare quando sono noti o non possono essere esclusi importanti restrizioni dell’utilizzazione o effetti indesiderati dei medicamenti. TI suggerisce di fare riferimento all’articolo 45 capoverso 1 revOM.

Sezione 3: Categorie non soggette a prescrizione medica

Art. 43 Dispensazione previa consulenza specialistica

VS, Ofac, DBD, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV plaudono a questo articolo.

BEKAG e VLSS constatano che l’attuale categoria C viene meno, la categoria D definisce medicamenti che richiedono una consulenza specialistica mentre la categoria E rimane invariata e comprende medicamenti in vendita libera o che non richiedono consulenza specialistica e non hanno altre osservazioni in merito (anche art. 44 revOM).

SwAPP constata sia all’articolo 42 sia all’articolo 43 revOM che la categoria B sarà suddivisa in una prescrizione medica e una «farmaceutica» e che per una maggiore trasparenza le due debbano essere visivamente distinte. Auspica che tale aspetto sia disciplinato preferibilmente nell’ordinanza.

Mfe respinge la promozione dell’automedicazione a causa del pericolo per la sicurezza dei pazienti. Questa prassi potrebbe portare a un uso smodato di medicamenti senza vantaggi medici degni di nota e avere gravi conseguenze per la salute. Complemedis auspica invece la maggiore riattribuzione possibile di medicamenti della categoria C alla categoria E per facilitare l’accesso dei pazienti.

Cpv. 1

Per delimitare i medicamenti della categoria D da quelli della categoria E, NW e OW chiedono una nuova lettera c che stabilisca che i medicamenti delle categorie di dispensazione «previa consulenza specialistica» non possano essere offerti nella vendita a libero servizio. Anche Galenica chiede una nuova lettera c che definisca la necessità di una «consulenza specialistica» per medicamenti in modo tale che non ci si debbano attendere o possano essere esclusi interazioni, effetti collaterali e controindicazioni. In questo modo la categoria di dispensazione D sarà meglio delimitata rispetto alle categorie C ed E.

Cpv. 1 lett. b

ADV, SDVZS, USAM, DVNW, SDV e SDV ZH/SH constatano che questo articolo tratta della dispensazione e il testo va di conseguenza completato con «dispensazione e/o» impiego.

Cpv. 2

Analogamente all’articolo 42 revOM, TopPharm chiede la sostituzione di «prescrizione medica o veterinaria» con «decisione di un operatore sanitario», mentre SCG chiede di aggiungere «chiropratica» a prescrizione.

Cpv. 3 nuovo

BL, BS, ASSGP, GRIP, DVNW e SDV sono del parere che la supplenza da parte dei droghieri vada per principio disciplinata a livello nazionale anche in relazione al nuovo sistema delle categorie di dispensazione. Si dovrebbe stabilire che la supplenza temporanea da parte di droghieri con attestato federale di capacità o di persone che soddisfano i requisiti tecnici ma non sono titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione è ammessa in base a condizioni e oneri chiaramente definiti.

Art. 44 Dispensazione senza consulenza specialistica

Per delimitare i medicamenti della categoria E, secondo TG Swissmedic deve pubblicare i criteri per la classificazione di medicamenti nella categoria D. VS, AG, Ofac, AVSGA, TopPharm, AVKZ, pharma-Suisse, AKB, BAV, BLAV e AAV ritengono che manchi una chiara delimitazione tra questi medica-

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