Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono invece la sostituzione con «in presenza diretta» per sancire l’obbligo della presenza fisica diretta tra operatore sanitario e paziente. DBD, AVSGA, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV precisano inoltre «dispensazione» con «prima dispensazione».

GDK, GL, BS, SG, AI, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, ZH, NW, OW, LU, GE e NE sostengono che vada richiesta esplicitamente la garanzia della protezione della personalità, per cui la dispensazione deve avvenire obbligatoriamente in un’area separata e discreta.

TopPharm chiede qual è la situazione in merito a proroghe di prescrizioni ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera b revOM.

Cpv. 2

PiGr, ZR, VSVA, cf e santésuisse chiedono di stralciare questo capoverso affinché restino possibili la telemedicina (PiGr, santésuisse), la telefarmacia (ZR) e la vendita per corrispondenza (ZR). Cf, ZR e VSVA sottolineano in tale sede che questa disposizione può essere problematica per i pazienti a mobilità ridotta. ZR e VSVA osservano inoltre che il termine «consegna», a differenza di «dispensazione», non è definito nella LATer. USAM sostituisce «consegna» con «prima dispensazione».

Galenica plaude al requisito del contatto personale e chiede che sia esteso alla prescrizione e alla dispensazione di ogni medicamento soggetto all’obbligo di prescrizione mediante la creazione di un nuovo articolo 41, allo scopo di promuovere la tutela della salute, la certezza del diritto e un’applicazione unitaria in Svizzera. Di conseguenza amplia il gruppo professionale dei farmacisti agli «specialisti». AVKZ constata che qui per la prima volta si deve prendere una decisione fondamentale a livello federale, vale a dire se la dispensazione di un medicamento soggetto a prescrizione debba avvenire soltanto dopo un contatto diretto con almeno un operatore sanitario. Secondo AVKZ è importante che a tal fine vengano posti requisiti chiari e della stessa severità a tutti gli operatori sanitari autorizzati alla prescrizione e dispensazione di medicamenti soggetti a ricetta, e aggiunge che questo sarebbe possibile con un nuovo articolo nell’OM.

Secondo DBD, AVKZ, AVSGA, TopPharm, USAM, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV nel capoverso 1 va aggiunto che la dispensazione avviene sotto la propria responsabilità. Chiedono inoltre di utilizzare l’espressione «decisione farmaceutica» al posto di «valutazione» nel capoverso 2 (come nell’art. 47 cpv. 2 lett. e revOM). L’obiettivo dell’obbligo di documentazione previsto dalla legge per tali dispensazioni consiste nel vincolare la decisione del farmacista a un’assunzione di responsabilità.

Con un nuovo capoverso 2, BEKAG, VLSS, FMH, APA e PH CH intendono sancire l’obbligo dei farmacisti di rinviare, in determinati casi, al medico di famiglia. Propongono che in presenza di segnali di alta pressione sanguigna, allergie, forte sovrappeso, sospetta problematica di dipendenza o altre indicazioni di uno stato di salute generale negativo, si rinunci in caso di dubbio alla dispensazione in farmacia e si rinvii il paziente interessato al medico di famiglia.

Nuovo art. 46a Dispensazione alla propria clientela in ospedale

Cfr. osservazioni sull’articolo 35 revOM.

Art. 47 Obbligo di documentazione

VS, AG, TI, SPO, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV plaudono all’obbligo di documentazione, che tuttavia deve valere in linea generale per la dispensazione di medicamenti soggetti a ricetta e non solo per quelli esenti. VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharma-Suisse, AKB, BAV, BLAV e AAV suppongono inoltre che queste indicazioni valgano anche per la cartella informatizzata del paziente (CIP). Secondo TI la disposizione dovrebbe essere estesa ai medicamenti veterinari. Fa inoltre notare che la tracciabilità completa si rivela sempre più importante per garantire la sicurezza dei pazienti. Osserva che già attualmente la vendita nelle farmacie di medicamenti delle liste A e B viene tracciata pur non esistendo una base legale formale in proposito. Tutti i sistemi informatici consentono di eseguire questa operazione in modo semplice. Osserva inoltre che in futuro i farmacisti potranno applicare una tariffa per la tenuta di un dossier (cartella sanitaria) del paziente e l’obbligo di documentazione sarebbe anche in linea con l’orientamento della Convenzione Medicrime.

Per AÄV manca la menzione dell’obbligo d’informazione. Il medico esegue la terapia e deve quindi sapere «cosa e quando applicare in aggiunta» al fine di evitare errori terapeutici. Inoltre i pazienti più anziani affetti da polimorbilità spesso non conoscono i nomi dei medicamenti, per cui potrebbero verificarsi prescrizioni errate. Anche BE è del parere che si debba valutare l’eventualità di prevedere un obbligo d’informazione per il medico curante.

Per semplificare il richiamo separato per partita, AG e AAV chiedono che i medicamenti vengano

38/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV