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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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dell’onere per i medici generali e le unità di emergenza, con conseguente calo dei costi per il sistema sanitario.

SGKPT, SGN e unimedsuisse si dicono contrari alla soppressione dell’odierna categoria C e chiedono di assegnare i medicamenti all’odierna categoria C anziché all’articolo 45 revOM ed eventualmente di verificare e, se necessario adeguare, l’assegnazione delle diverse classi di medicamenti alle categorie.

FMH, APA, BEKAG, VLSS e PH CH esprimono preoccupazione in merito a questo nuovo articolo e rimandano alle loro integrazioni al nuovo capoverso 2 articolo 46 revOM. FMH, APA, BEKAG e VLSS spiegano che questa disposizione è fondamentale dal punto di vista medico e per loro rappresenta un «vero rompicapo».

In relazione alle osservazioni sul capoverso 1, Galenica suggerisce di stralciare dal titolo dell’articolo 45 revOM l’espressione «di medicamenti soggetti a prescrizione medica».

SwAPP riporta il commento espresso in merito all’articolo 42 revOM.

Cpv. 1

SVHA considera problematica la dispensazione senza prescrizione medica da parte di farmacisti di medicamenti soggetti a prescrizione medica, in quanto una prescrizione secondo algoritmi terapeutici definiti non tiene conto di un trattamento individualizzato dei pazienti.

Galenica, PiGr, AG, Ofac, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, DVNW, cf, santésuisse, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e SDV sono dell’avviso che la possibilità di dispensazione senza ricetta da parte dei farmacisti non debba essere limitata ai medicamenti della categoria B ovvero debba essere estesa alla categoria A. Cf e santésuisse chiedono quindi di stralciare nella frase introduttiva «della categoria di dispensazione B». KCM fa notare che secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LPMed la categoria dei chiropratici è definita una professione medica universitaria e pertanto i medicamenti da loro prescritti vanno indicati nello stesso punto di quelli prescritti da medici, vale a dire nella frase introduttiva e non in una lettera d separata.

VSKT, ZG, VetD LU, TG, GR, SH e BE plaudono alla limitazione esplicita dell’estensione della competenza di dispensazione dei farmacisti ai medicamenti per uso umano, mentre BGK e FR suggeriscono rispettivamente un ulteriore capoverso 5 revOM e un’integrazione, per escludere espressamente l’applicazione su animali.

Cpv. 1 lett. a

Mfe approva l’indicazione dell’obbligo da parte dei farmacisti di fare riferimento a schemi terapeutici noti. PH CH, SSI, FMH, APA e BEKAG sottolineano invece che non esistono schemi terapeutici riconosciuti. Secondo DBD la scelta della terapia è sufficientemente ristretta dal termine «consolidati» riferito ai principi attivi e i farmacisti sono in grado, in virtù della loro formazione continua, aggiornamento e perfezionamento, di eseguire trattamenti secondo pertinenti criteri medici e farmaceutici. DBD propone perciò di fare riferimento, anziché a schemi terapeutici, a basi scientificamente riconosciute o direttive terapeutiche per un trattamento sicuro. Galenica ritiene che il rimando a schemi terapeutici riconosciuti non sia né necessario né opportuno e andrebbe quindi sostituito con il rimando all’allegato. Anche ÄAV osserva che gli algoritmi terapeutici sono estremamente problematici, per cui è a favore di una disposizione nell’allegato. ÄAV, PH CH e unimedsuisse lamentano l’assenza del corrispondente allegato. Mfe chiede che solo i farmacisti che hanno concluso una formazione corrispondente siano autorizzati alla dispensazione di medicamenti secondo l’articolo 45 revOM. Ipn, scin, FIT, hkbb e vips propongono di sostituire il termine principi attivi «consolidati» con un concetto già definito.

Diversi partecipanti alla consultazione esprimono proposte di miglioramento riguardo all’elaborazione degli schemi terapeutici. Mfe sostiene l’idea di consultare un gruppo di esperti, ma chiede che gli elenchi siano trattati in una riunione congiunta degli esperti, nella quale vanno coinvolti anche un medico di famiglia o un pediatra. PH CH, FMH, APA, BEKAG e VLSS chiedono che gli schemi terapeutici su base scientifica siano elaborati congiuntamente da associazioni mediche e farmaceutiche. ZH fa notare che, in base alle informazioni contenute nel rapporto esplicativo, gli algoritmi devono essere riconosciuti da un organismo indipendente, vale a dire dal DFI o da un gruppo di esperti tecnici da lui designato, e non dalle associazioni mantello. GE, GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE e NE osservano che la composizione del gruppo di esperti non è ancora chiara, motivo per cui le «associazioni mantello» nel testo dell’ordinanza andrebbero sostituite con il «gruppo di esperti tecnici designato dal Dipartimento» citato nelle spiegazioni. Per l’elaborazione Ofac propone un gruppo di esperti costituito da specialisti scientifici del settore sanitario e approvato dall’UFSP e dalle associazioni mantello interessate. GR sottolinea la necessità di un gruppo di esperti in cui, oltre alle associazioni mantello, siano rappresentati anche esperti indipendenti. AI e SG chiedono che per maggiore trasparenza e certezza del diritto gli algoritmi farmaceutici siano pubblicati da Swissmedic o dall’UFSP. AVSGA, TopPharm, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV

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