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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine
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Ordinanza sui medicamenti RU ...
Allegato 1 (art. 37 cpv. 1 lett. f)
Principi attivi ammessi per la fabbricazione di radiofarmaci di cui all’articolo 9 capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis LATer
1 Principi
1.1 Per la fabbricazione e l’impiego di radiofarmaci conformemente
all’articolo 37 lettera f possono essere utilizzati i principi attivi di cui al numero 3. A questo proposito occorre tenere conto delle restrizioni dell’utilizzazione e dei requisiti in materia di qualità menzionati al numero 3.
1.2 Per la fabbricazione di un radiofarmaco conformemente al presente allega-
to deve essere allestita una documentazione che soddisfi i requisiti di cui al numero 4. Questa documentazione funge da direttiva specifica per i preparati nei controlli della buona prassi di fabbricazione.
1.3 Per ogni preparato fabbricato conformemente al presente allegato deve
essere allestita e approvata dal medico specialista in medicina nucleare responsabile dell’ospedale una prescrizione d’uso.
1.4 La documentazione relativa ai preparati e la prescrizione d’uso devono
essere trasmesse all’UFSP prima del primo impiego dei preparati.
2 Criteri
I principi attivi sono ammessi nel presente allegato tenendo conto dello stato della scienza, in particolare in base ai dati disponibili concernenti la qualità, la sicurezza e l’efficacia.