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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine
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Ordinanza sui medicamenti RU ...
Capitolo 12: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 77 Disciplinamento dei requisiti tecnici e dei dettagli
Swissmedic può specificare i requisiti tecnici e i dettagli necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 78 Aggiornamento degli allegati
1Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati della presente ordinanza agli sviluppi internazionali o tecnici.
2Procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
3Per l’adeguamento dell’allegato 1 riceve la consulenza della Commissione tecnica per i radiofarmaci conformemente all’articolo 32 dell’ordinanza del 22 giugno 199423 sulla radioprotezione.
4Per l’adeguamento dell’allegato 2, può far capo alla consulenza di esperti.
Art. 79 Autorità competente in ambito veterinario
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
a. esegue le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione per l’immissione in commercio di medicamenti immunologici per uso veterinario;
b. rilascia la liberazione ufficiale delle partite per medicamenti immunologici per uso veterinario di cui all’articolo 17 LATer.
Art. 80 Collaborazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
1Prima di omologare per la prima volta un principio attivo quale componente di un medicamento veterinario occorre chiedere il consenso dell’UFAM. Per l’esecuzione delle altre disposizioni, l’UFAM è consultato nei casi che hanno una particolare rilevanza ambientale o su sua richiesta.
2Prima di omologare per la prima volta un principio attivo quale componente di un medicamento per uso umano occorre valutare i rischi ambientali. La valutazione si basa sulle linee guida del 1° giugno 200624 per la valutazione del rischio ambientale dei farmaci per uso umano elaborate dall’EMA. L’UFAM è consultato nei casi che hanno una particolare rilevanza ambientale o su sua richiesta.
23 RS 814.501
24 Rif. EMEA/CHMP/SWP/4447/00, 1° giugno 2006. Il testo può essere richiesto presso l’EMA: www.ema.europa.eu.