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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine

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Ordinanza sui medicamenti RU ...

Art. 86 Procedimento di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili

1Per i procedimenti di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili per cui fino all’entrata in vigore della presente ordinanza non era necessaria alcuna omologazione e che ora devono essere omologati conformemente all’articolo 33 capoverso 1, la domanda di omologazione deve essere presentata entro un anno dalla pubblicazione nell’elenco di cui all’articolo 33 capoverso 2.

2Il medicamento in questione può rimanere in commercio fino alla decisione di Swissmedic, sempre che Swissmedic non preveda diversamente per motivi di sicurezza.

Art. 87 Medicamenti della categoria di dispensazione C

1Per i medicamenti della categoria di dispensazione C restano validi i diritti alla dispensazione secondo il diritto anteriore fintanto che il medicamento non è riattribuito con decisione passata in giudicato a una nuova categoria di dispensazione.

2Le autorizzazioni cantonali secondo il diritto anteriore, che permettono ai droghieri di dispensare i medicamenti dell’attuale categoria di dispensazione C, possono restare valide o essere rinnovate fintanto che tutti i medicamenti interessati non sono riattribuiti con decisione passata in giudicato a una nuova categoria di dispensazione.

3Swissmedic informa i Cantoni della conclusione della procedura di riattribuzione.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 88

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr