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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311

Art. 15 Assegnazione a un centro speciale

(art. 24a LAsi, art. 74 cpv. 1bise 2 LStr)

1La SEM può assegnare a un centro speciale i richiedenti l’asilo che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.

2Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:

a. viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita;

b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale; oppure

c. ostacola ripetutamente l’esercizio regolare del centro della Confederazione, in particolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete notturna.

3La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bisLStr sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.

4L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.

5La decisione d’assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale.

Art. 16 Esercizio dei centri della Confederazione

(art. 24b cpv. 2 LAsi)

Il dipartimento emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.

Art. 16a

Abrogato

Art. 16b

Abrogato

Art. 16c

Abrogato