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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311

Titolo prima dell’art. 52b

Sezione 2: Protezione giuridica all’aeroporto e nei centri della Confederazione

Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto

(art. 22 cpv. 3bisLAsi)

1Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza in merito alla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.

2Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.

3Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle sue probabilità nella procedura d’asilo.

4Nella procedura all’aeroporto la rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.

5La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima possibile dopo la notifica della decisione d’asilo negativa.

6Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a-f LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

a. partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LAsi;

b. assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi;

c. presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d.

Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di servizi

(art. 22 cpv. 3bise 102j cpv. 2 LAsi)

1La SEM comunica al fornitore di servizi, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell’esecuzione della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.

2La SEM comunica al fornitore di servizi le date per le audizioni sui motivi d’asilo almeno due giorni lavorativi prima dell’esecuzione delle audizioni.