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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311

della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. Il fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.

2Si considera che le date sono comunicate tempestivamente al fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se tale comunicazione è effettuata senza indugio ma almeno cinque giorni lavorativi prima dell’esecuzione delle fasi procedurali rilevanti per la decisione.

3Se le date sono comunicate tempestivamente, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per gravi, scusabili motivi.

Art. 52g Autorizzazione e compiti dei consultori giuridici

1I consultori giuridici possono essere autorizzati se garantiscono l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi e possiedono conoscenze sufficienti in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale.

2Il consultorio giuridico garantisce la qualità per quanto riguarda l’espletamento dei compiti conformemente all’articolo 102l capoverso 1 LAsi.

3Il consultorio giuridico e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Titolo prima dell’art. 53

Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 53

Abrogato

Art. 55bisDisposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 20086.

6 RU 2008 5421