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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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142.311 Migrazione

Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo

(art. 22 cpv. 3bis, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi)

1Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di servizi, alla medesima ora.

2Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni materiali nonché le decisioni di non entrata nel merito sono considerate decisioni negative sull’asilo conformemente al capoverso 1. Le decisioni di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi non sono considerate decisioni negative sull’asilo conformemente al capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 52e

Sezione 3: Protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni

Art. 52e Protezione giuridica nella procedura ampliata

(art. 102l cpv. 1 e 3 LAsi)

1Al più tardi alla partenza del richiedente l’asilo dal centro della Confederazione o dall’aeroporto, il fornitore di servizi comunica alla SEM se la rappresentanza legale assegnata sarà a disposizione anche nella procedura ampliata.

2Se la rappresentanza legale assegnata non è disponibile o se il richiedente l’asilo vi rinuncia, per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione il richiedente l’asilo può rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone d’attribuzione.

3Nei casi di cui al capoverso 2 la rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa senza indugio il consultorio giuridico competente in merito allo stato della procedura. Le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione nonché la decisione di prima istanza sull’asilo sono comunicate, previo consenso del richiedente l’asilo, al consultorio giuridico competente.

4In assenza del consenso conformemente al capoverso 3 il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.

5Sono fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo e la concessione del diritto di essere sentiti.

Art. 52f Comunicazione tempestiva delle date delle fasi procedurali rilevanti

per la decisione

1La SEM comunica tempestivamente al fornitore di servizi della rappresentanza legale assegnata oppure, in caso di consenso del richiedente l’asilo conformemente all’articolo 52e capoverso 3, al consultorio giuridico competente, le date delle fasi