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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine
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5In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti detrazioni della quota proporzionale alla popolazione conformemente all’allegato 3 di persone attribuite per la procedura ampliata:
a. 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24 e 24d LAsi;
b. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;
c. 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
d. 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.
6Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.
Art. 22 rubrica e cpv. 1
Attribuzione da parte della SEM
(art. 27 cpv. 3 LAsi)
1La SEM assegna i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.
Art. 23 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento
(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)
La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è cresciuta in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.
Art. 23a
Abrogato
Art. 24 Annuncio nel Cantone
(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
Art. 25
Abrogato