Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine
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142.311 Migrazione
Art. 7a
Abrogato
Art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
1Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
b. lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all’articolo 24d LAsi e ne informa tale centro, e
2Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione assegnatogli conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.
Art. 9
Abrogato
Art. 10
Abrogato
Art. 12 cpv. 2
2Il dipartimento emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto o inerenti segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.
Titolo prima dell’art. 13
Sezione 2a: Centri della Confederazione
Art. 13 Funzione dei centri della Confederazione
(art. 24, 24a, 24d LAsi)
Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.
Art. 14 Soggiorno nei centri della Confederazione
(art. 24, 24a, 24d LAsi)
1Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
2Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.