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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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142.311 Migrazione

Art. 42

Abrogato

Art. 44

(art. 72 LAsi)

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.

Art. 48 rubrica

Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria

(art. 76 cpv. 2 LAsi)

Art. 52

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

Titolo prima dell’art. 52a

Capitolo 5: Protezione giuridica e procedura di ricorso

Sezione 1: Principi della protezione giuridica

Art. 52a Accesso e qualità

(art. 102f-102l LAsi)

1Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo.

2I fornitori di servizi e i consultori giuridici incaricati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo. Se sono stati incaricati più fornitori di servizi e consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare grazie a un coordinamento adeguato.