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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311

Art. 3a Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore

(art. 12a cpv. 3 e art. 13 cpv. 1 LAsi)

La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.

Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della

Confederazione

(art. 16 cpv. 1 LAsi)

Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubicazione del centro.

Art. 7 cpv. 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinques

2Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato permane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

2bisNella procedura Dublino l’attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr).

2terSe il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato in veste di persona di fiducia.

2quaterPer il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata tempestivamente, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

2quinquesSe il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bisper la procedura Dublino e dal capoverso 2quaterper la procedura celere.

2 RS 142.20