Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine
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142.311 Migrazione
f. regione Svizzera orientale: Cantoni Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.
Art. 1c Calcolo dei termini
Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Art. 2b Messa al sicuro di documenti
(art. 10 cpv. 2 LAsi)
1Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio, documenti di legittimazione e altri documenti rilasciati all’estero e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
2Tra gli altri documenti figurano in particolare:
a. documenti di stato civile;
b. prove dei rapporti di famiglia;
c. certificati di battesimo;
d. documenti comprovanti la cittadinanza;
e. certificati per rifugiati;
f. patenti di guida;
g. carte d’identità militari.
3I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di soggiorno o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.
Art. 3 Notificazione delle decisioni all’aeroporto
(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi)
1Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di servizi informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.
2Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a.