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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311

Art. 26

Abrogato

Art. 34 Designazione del Cantone d’esecuzione

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bisLAsi)

1Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bisLAsi.

2Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le detrazioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un Cantone che non sia quello di ubicazione.

3I Cantoni di una regione convengono se è data una deroga conformemente al capoverso 2 e comunicano alla SEM quali Cantoni della regione assumono, in ragione di quale entità e per quale lasso di tempo, i compiti connessi all’esecuzione.

4La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19994 (OAsi 2) e gli corrisponde l’importo forfettario per le spese di carcerazione conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 19995 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2. Il Cantone nuovamente designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento è compensato per le proprie prestazioni conformemente all’articolo 21 capoverso 5.

Art. 34a Sostegno reciproco dei Cantoni

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bisLAsi)

In caso di sollecitazione superiore alla media a causa di un numero costantemente elevato, durante un periodo superiore a sei mesi, di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda. La competenza per l’esecuzione degli allontanamenti resta tuttavia appannaggio del Cantone di ubicazione. Qualora la compensazione conformemente all’articolo 21 capoverso 5 sia ceduta ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano anticipatamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.

Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali

L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro quattordici giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione penale, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

4 RS 142.312

5 RS 142.281