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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine
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Ordinanza 1 sull’asilo 142.311
a. preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
b. audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
c. eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
d. smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
e. stesura della bozza della decisione sull’asilo;
f. parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
g. redazione finale della decisione sull’asilo;
h. notificazione della decisione sull’asilo.
Art. 21 Attribuzione ai Cantoni
(art. 27 cpv. 1-3 LAsi)
1I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
2La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
a. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
b. persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;
c. richiedenti asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno conformemente all’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;
d. richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi;
e. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro di una procedura all’aeroporto e nei cui riguardi, allo scadere di 60 giorni, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato.
3L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.
4Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c-e è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione o dell’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.