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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 16 pagine

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142.311 Migrazione

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 29 aprile 20157 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano:

Art. 31 rubrica, cpv. 1, 2 e 4

Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo

1I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo devono garantire a tutte le persone in loro custodia l’accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati. L’attuazione dei provvedimenti è commisurata ai rischi esistenti di infezione e di trasmissione.

2I gerenti dei centri della Confederazione e degli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo provvedono in particolare affinché le persone in loro custodia:

a. dopo l’entrata nell’alloggio collettivo siano informate in tempo utile, in una lingua che sia loro comprensibile, sulle malattie infettive e sui possibili sintomi, in particolare HIV/Aids, su altre malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue e sulla tubercolosi nonché sull’accesso all’assistenza sanitaria;

b. ricevano mezzi appropriati per prevenire le malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue, in particolare preservativi;

c. abbiano accesso a cure mediche appropriate e a vaccinazioni in base al piano nazionale di vaccinazione in considerazione delle raccomandazioni dell’UFSP specifiche per i richiedenti l’asilo.

4L’UFSP emana d’intesa con la SEM raccomandazioni concernenti i provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo. Mette altresì a disposizione il materiale informativo necessario.

7 RS 818.101.1