Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 27 pagine

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II. Parte speciale

1. Principali osservazioni riguardanti l’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

1.1. Questioni procedurali generali (art. 1b-12 e19-20c AP-OAsi 1)

La netta maggioranza dei Cantoni, PPD, PLR, PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano le norme proposte in merito a questioni procedurali generali. In linea di principio anche il PES e il PSS, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose nonché l’ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) sono favorevoli, tuttavia con alcune proposte di complemento o modifica (vedi sotto) in singoli settori (p. es. richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati [RMNA]).

Diversi pareri tematizzano in maniera generale anche il trattamento riservato alle persone vulnerabili (p. es. persone traumatizzate, vittime della tratta di esseri umani e LGBTQI; p. es. ADEM, per analogia anche ai, CRS, Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration [FIZ], FPA, FSDP, Kinderanwaltschaft e Terre des Femmes [TDF]). In questo contesto vengono richieste norme concrete a livello di ordinanza. È altresì richiesta la creazione di centri di competenza o di mediazione (p. es. per provvedimenti a misura di donna; p. es. la Federazione svizzera delle donne protestanti [FSDP], per analogia CFM, FIZ e TDF). Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono la definizione a livello esecutivo di criteri per le qualifiche oppure di standard qualitativi per gli interpreti (p. es. PES, ai, FIZ, FSDP, OSAR, USS, per analogia CRS e TDF). Altri criticano la strategia di trattamento della SEM (art. 37b LAsi) e chiedono che venga applicata soltanto in casi eccezionali e a tempo determinato (p. es. ai). La priorità per il trattamento delle domande d’asilo andrebbe definita in funzione della complessità dei casi (p. es. ACES, ai, CRS, OSAR, USS, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati [VSJF]).

Quasi tutti i Cantoni, PES, PLR, PPD e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano le disposizioni esecutive riguardanti la messa al sicuro di documenti (art. 2b AP-OAsi 1). GR ritiene che l’obbligo di messa al sicuro non dovrebbe riguardare unicamente i documenti rilasciati all’estero, bensì anche quelli rilasciati dalle rappresentanze estere. Il PSS come anche numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ACES, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF e VSJF) nonché altri partecipanti (p. es. USS) criticano la normativa proposta e trovano che la lista proposta sia troppo lunga e che non tutti i documenti citati siano rilevanti per la procedura d’asilo. Per la CFM è incomprensibile che le autorità non siano tenute a restituire i documenti ai legittimi titolari una volta conclusa la procedura. La CFM chiede che sia esaminata l’eventualità di versare agli atti della SEM non già gli originali bensì copie dei documenti (analogamente a quanto proposto anche dall’ACNUR).

Quasi tutti i Cantoni, PES, PLR, PPD, PSS e PVL nonché ACS, ASM, CDDGP e UCS approvano la disposizione esecutiva riguardante la lingua procedurale per le domande presentate nei centri della Confederazione (art. 4 AP-OAsi 1). Anche la maggior parte delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose e altri partecipanti alla consultazione (p. es. USS) sono favorevoli. Secondo il PSS e diversi altri partecipanti è importante che nelle regioni bilingui le audizioni siano svolte nella lingua ufficiale del consultorio giuridico competente (p. es. ai, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF). La stessa opinione è condivisa anche da AvenirSocial e USS.

Infine, una maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, FR, GR, SO, VD) nonché ASM, CDDGP e UCS (per analogia) propongono che la disposizione riguardante l’accertamento medico