Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 27 pagine
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gimento dell’APMA. È quanto chiedono anche numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p.es. OSAR, SOS, TDF, VSJF, per analogia anche CRS), le quali propongono inoltre che la minore età di un richiedente l’asilo vada costatata in particolare esaminando i documenti di legittimazione esistenti.
1.3. Centri della Confederazione (art. 13 –16 AP-OAsi 1)
Quasi tutti i Cantoni nonché ACS, CDDGP e UCS plaudono alle proposte disposizioni esecutive inerenti i centri della Confederazione. Lo stesso vale per PLR, PPD e PVL, i quali non formulano osservazioni al riguardo. Anche l’ASM plaude alle disposizioni esecutive, suggerendo tuttavia che a livello di ordinanza sia operata una distinzione tra centri federali con funzione procedurale e centri federali senza funzione procedurale (anche TG). Numerosi altri organismi interessati approvano parimenti la disciplina proposta. Il PES, il PSS nonché una maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose chiedono complementi o maggiori concretizzazioni.
L’ACNUR e la CFM chiedono che la libertà di movimento dei richiedenti l’asilo ospiti dei centri della Confederazione possa essere limitata soltanto nella misura richiesta dalla procedura. Da più parti è inoltre auspicata una possibilità di accesso regolamentato per gli attori della società civile. Secondo diversi partecipanti occorre tenere conto delle speciali neces-
sità delle persone vulnerabili, in particolare dei bambini e dei giovani (p. es. BS, PES,
PSS, PVL, dirittifondamentali.ch, GDS, Solidarité sans frontières [sosf] e UCS).
Per quanto riguarda la possibilità di prorogare di un periodo appropriato la durata mas-
sima della permanenza in un centro della Confederazione (cfr. art. 14 cpv. 2 AP-OAsi 1),
l’ACNUR raccomanda di precisare, in particolare, i motivi e la durata massima (anche PES e AsyLex). Vi è inoltre chi chiede di limitare la proroga massima consentita a soli cinque giorni (p. es. PSS, ACES, AvenirSocial, Caritas, CSP, FCPS, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS e VSJF). ai sostiene invece che la durata massima non debba in nessun caso essere superata.
Numerosi i pareri e le osservazioni riguardanti l’assegnazione a un centro speciale (art. 15 AP-OAsi 1). Una netta maggioranza dei Cantoni nonché PLR, PPD e PVL plaudono alla disciplina proposta e avanzano poche richieste di modifica. Idem per quanto riguarda ACS, ASM, CDDGP e UCS. Il PES, il PSS nonché le istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, l’ACNUR e altri partecipanti mantengono la loro posizione assai critica in merito ai centri speciali (p. es. ACES, OSAR, SOS, TDF e VSJF), mentre altri partecipanti addirittura li rigettano del tutto (p. es. Caritas e CSP). L’UDC, dal canto suo, rigetta la nuova disciplina nella LAsi (art. 24a nLAsi) in quanto definisce condizioni più severe di quelle previste dal diritto vigente per l’assegnazione a un centro speciale.
GE chiede una disciplina esecutiva in virtù della quale i richiedenti l’asilo minorenni non possano essere assegnati a un centro speciale (art. 15 cpv. 1 AP-OAsi 1; la stessa richiesta è avanzata anche da ACES, ACNUR, ASM e Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili [FSAG]). ZH auspica che all’occorrenza vi sia la possibilità di assegnare a un centro speciale
anche persone alloggiate in strutture cantonali.
Diversi Cantoni (p. es. AR, BS, FR, NW, SO, TI, VS) nonché l’ACS e la CDDGP chiedono che tutti i richiedenti l’asilo alloggiati nei centri della Confederazione siano informati in merito alla possibilità di essere assegnati a un centro speciale e alle condizioni per tale assegnazione.
I Cantoni approvano a grande maggioranza i motivi di assegnazione di cui all’articolo 15