Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 27 pagine
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capoverso 2 AP-OAsi 1. AG e GR come anche l’ASM approvano in linea di massima le pertinenti proposte. Per evitare contraddizioni tra le norme di legge e la giurisprudenza vigente in materia di assegnazione di un luogo di soggiorno e di divieto di accedere a un dato territorio (art. 74 LStr), AG, GR e ASM propongono che i motivi di assegnazione siano riesaminati alla luce del principio della proporzionalità. Il PVL rileva che assegnare un richiedente l’asilo a un centro speciale può costituire un provvedimento sproporzionato e propone che possa essere ordinato soltanto in presenza di una perturbazione considerevole. Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ACES, ai, FSDP, OSAR, SOS, TDF, VSJF) nonché AvenirSocial e USS osservano che gli ostacoli all’assegnazione a un centro speciale sono troppo bassi e propongono che a livello esecutivo i motivi dell’assegnazione siano riveduti. Ritengono, in particolare, che l’infrazione del divieto d’uscita, il rifiuto di svolgere lavori domestici e il disturbo della quiete notturna non debbano costituire motivi di assegnazione (art. 15 cpv. 2 AP-OAsi 1; per analogia anche PSS, CFM e altri). Anche il PSS ritiene che i criteri dell’assegnazione debbano essere definiti in maniera chiara e restrittiva. L’ACNUR chiede che i motivi di assegnazione siano formulati in maniera maggiormente esaustiva e concreta e che siano rilevati unicamente i casi di disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza dei centri.
Numerosi partecipanti chiedono che ogni decisione di assegnazione sia preceduta da un ammonimento con diritto di essere sentiti (p. es. PSS, per analogia PVL, ACES, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS e VSJF). Chiedono inoltre che la decisione sia impugnabile con ricorso distinto e possa essere subito oggetto di un controllo giurisdizionale (per analogia anche AG, LU, PES, ACNUR, Asy-Lex, Caritas, CSP, dirittifondamentali.ch, FPA, GDS, sosf). Il TAF considera superflua la disposizione esecutiva secondo cui la decisione di assegnazione non possa essere impugnata con ricorso distinto (art. 15 cpv. 5 AP-OAsi 1), infatti l’articolo 107 LAsi elenca in maniera esaustiva le decisioni incidentali impugnabili e la decisione di assegnazione a un centro speciale non vi figura.
AG e GR propongono un’armonizzazione delle due procedure di ricorso (decisione di assegnazione a un centro speciale conformemente alla LAsi e misure coercitive conformemente alla LStr; per analogia anche LU). Infine, numerose istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose e diversi altri partecipanti alla consultazione (p. es. ACES, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS, VSJF) respingono l’automatismo previsto per legge tra l’assegnazione a un centro speciale e l’obbligo di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (art. 74 cpv. 1bise 2 LStr; per analogia anche ACNUR).
Il PES e Grundrechte.ch chiedono un complemento a livello esecutivo secondo cui la SEM debba informare senza indugio anche il rappresentante legale in merito all’assegna-
zione a un centro speciale.
Infine, diversi partecipanti (p. es. PSS, ACES, ai, AvenirSocial, Caritas, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, TDF, USS) chiedono che l’assegnazione a un centro speciale sia in ogni caso limitata a 14 giorni (per analogia ACNUR: durata massima adeguata e proporzionata).
1.4. Attribuzione dei richiedenti l’asilo ai Cantoni e norme inerenti l’esecuzione dell’allontanamento (art. 21-24, 32, 34-34b AP-OAsi 1)
Una netta maggioranza dei Cantoni nonché ACS, CDDGP e UCS approvano in linea di massima le norme proposte e propongono modifiche e complementi concreti. Per quanto riguarda le osservazioni dell’ASM rimandiamo ai considerandi inerenti gli articoli 34 e 34a AP-OAsi 1 più avanti. Anche PES, PLR, PPD, PSS e PVL nonché una netta maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose, l’ACNUR e altri partecipanti (p. es. USS) approvano le norme proposte. Contraria invece l’UDC.