Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 27 pagine

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(art. 20a AP-OAsi 1) venga completata introducendo la necessità di sottoporre sistematicamente per firma ai richiedenti l’asilo, sin dall’inizio della procedura, una dichiarazione di consenso per la comunicazione dei dati medici rilevanti in vista dell’esecuzione dell’allontanamento.

1.2. Richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1)

Molti partecipanti si sono pronunciati in merito alle proposte di cui all’articolo 7 AP-OAsi 1. Una netta maggioranza dei Cantoni nonché PLR, PPD e PVL approvano la disciplina proposta, come anche ASM, CDDGP, UCS e USAM, che tuttavia propongono alcune modifiche.

Per molti dei Cantoni favorevoli (p. es. BS, GR, NW, OW e TI) nonché per CDDGP, UCS e USAM è importante che il curatore o tutore nei Cantoni sia designato quanto prima possibile. Propongono di conformarsi alle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) secondo cui, qualora non sia possibile nominare immediatamente un curatore o un tutore, occorre nominare senza indugio una persona di fiducia (cfr. art. 7 cpv. 2quaterAP-OAsi 1).

Il PES, il PSS e diverse istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché altri partecipanti (p. es. ADEM, ai, AvenirSocial, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS) vedono con occhio critico l’accoglienza dei RMNA in centri della Confederazione. Sottolineano tra le altre cose che in caso di alloggio di RMNA in strutture della Confederazione s’im-

pongono in ogni caso misure a tutela dei minori da parte dell’autorità di protezione dei

minori e degli adulti (APMA). Le diverse APMA nelle ubicazioni dei CFA dovrebbero pertanto disporre delle risorse necessarie (anche in termini di personale specializzato). Caritas, dal canto suo, chiede che i RMNA siano attribuiti ai Cantoni sin dal deposito della domanda d’asilo.

L’ACNUR nutre dei dubbi quanto al doppio ruolo di rappresentante legale e persona di

fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Kinderanwaltschaft Schweiz chiede che la Confederazione proceda ad accertamenti professionali per appurare i vantaggi e gli inconvenienti dell’attribuzione a un’unica persona del duplice ruolo di rappresentante legale e di persona di fiducia. Per quanto riguarda la possibilità di rinunciare alla rappresentanza legale (art. 7 cpv. 2terAP-OAsi 1), a fronte del particolare bisogno di protezione dei RMNA l’ACNUR sottolinea quanto sia importante evitare che questi minori siano sprovvisti di una rappresentanza legale.

Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ai, FSDP, OSAR, SOS, TDF e VSJF) chiedono che per tutte le tipologie di procedura sia prevista una durata identica del mandato della persona di fiducia (cfr. art. 7 cpv. 2 segg. AP-OAsi 1). Contestualmente alle procedure di allontanamento, se del caso con la disposizione di misure coercitive, i RMNA devono beneficiare del medesimo sostegno garantito loro durante la procedura di prima istanza (per analogia anche, p. es., AvenirSocial e USS).

Diversi partecipanti (p.es. PES, ai, AvenirSocial, CRS, FSDP, Inclusion Handicap, OSAR, SOS, USS, VSJF) rilevano la vasta portata dei compiti della persona di fiducia (cfr. art. 7 cpv. 3 AP-OAsi 1). Pertanto il fatto di affidare al rappresentante legale anche la funzione di persona di fiducia presuppone requisiti supplementari in tema di qualifiche (anche PSS). Grazie a un approccio interdisciplinare il fornitore delle prestazioni di tutela giurisdizionale deve pertanto garantire che sia tenuto conto anche dei bisogni psicosociali dei RMNA (per analogia anche ACNUR e ADEM). Infine, secondo l’associazione Kinderanwaltschaft occorre prevedere, per i rappresentanti legali, una formazione continua obbligatoria in ambito psicosociale. Solo così possono fungere anche da persone di fiducia.

La possibilità di accertare le indicazioni riguardanti l’età dei richiedenti l’asilo grazie

all’apporto di metodologie scientifiche (cfr. art. 7 cpv. 1 OAsi 1, non oggetto della presente consultazione) è stata criticata da più partecipanti. Il PSS propone che gli accertamenti dell’età siano ulteriormente sviluppati fino a costituire un intervento interdisciplinare con il coinvol-