Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine

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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001

A seguito dell’adeguamento della legge, nell’ordinanza si è stabilito che, se ridotto per motivi imperativi quali casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio, il turno di riposo deve ammontare ad almeno 8 ore.

Articolo 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali

(art. 10 cpv. 2 LDL)

È stato aumentato il numero possibile di giorni festivi cantonali. Per giorni festivi cantonali si intendono i giorni designati dai rispettivi Cantoni come giorni festivi ufficiali.

Se con il lavoratore si conviene una riduzione del numero dei giorni di riposo secondo il capoverso 2, per «un intero sabato e un’intera domenica» si intende il periodo compreso fra le ore 0 e le 24 di entrambi i giorni. Solo in questo caso il periodo è considerato un fine settimana senza servizio.

«Domeniche e giorni festivi che cadono nelle vacanze» sono quelli compresi nei 7 giorni di una settimana di vacanze.

Articolo 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali

(art. 10 cpv. 1 e 2 LDL)

L’intero articolo è stato semplificato, accordando maggiori possibilità sia per il lavoratore sia per l’impresa.

Articolo 21 Spostamento dei giorni di riposo

(art. 10 cpv. 1 LDL)

Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali sul piano del principio.

Articolo 22 Giorni di riposo in caso d’assenza

(art. 10 cpv. 5 LDL)

Le disposizioni sono state adeguate alla legge.

Articolo 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio

(art. 10 cpv. 5 LDL)

Le disposizioni sono state adeguate alla legge.

Articolo 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL

(art. 11 LDL)