Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
vuole essere d’aiuto per l’attribuzione al servizio di esercizio o amministrativo. Quando l’attribuzione non è chiara, decide l’autorità di vigilanza (art. 18 cpv. 2 LDL).
Articolo 3 Lavoratori di cui all’articolo 2 capoverso 1 LDL
(art. 2 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali sul piano del principio.
Capoverso 1
I lavoratori forniti a prestito sono persone impiegate in imprese sottoposte alla LDL sulla base di contratti di fornitura a prestito (legge sul collocamento, LC)5.
Capoverso 2
L’impiego di persone che lavorano senza retribuzione è ipotizzabile ad esempio in seno ad associazioni che effettuano corse con treni storici sulla base di una specifica concessione federale.
Articolo 4 Disposizioni per i lavoratori di cui all’articolo 2 capoverso 3 LDL
(art. 2 cpv. 3 LDL)
Le disposizioni di questo articolo sono intese a semplificare l’applicazione della legge per i lavoratori impiegati nel servizio di esercizio con un tasso di occupazione ridotto. Rispetto alle disposizioni attuali, l’ordinanza risulta più chiara.
Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Articolo 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l’articolo 4 capoverso 5 LDL
(art. 4 cpv. 5 LDL)
Il termine «tempo di viaggio» fa riferimento agli spostamenti previsti all’interno di un servizio tra diversi luoghi di servizio e di intervento; comprende anche l’eventuale tempo supplementare, rispetto a quello normale, necessario per recarsi e tornare dal lavoro in caso di impiego in un luogo di servizio diverso da quello stabilito. Il termine «durata del tragitto» si riferisce agli spostamenti effettuati all’interno dello stesso luogo di servizio o di intervento.
5 RS 823.11