Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 18 pagine
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Le modifiche apportate sono intese a rendere più semplice l’applicazione pratica delle disposizioni. Poiché la maggior parte delle imprese prevede un rendiconto orario mensile anziché settimanale, si è stabilito che il lavoro straordinario compiuto deve essere comunicato mensilmente al lavoratore. A seconda del periodo oggetto del rendiconto, la comunicazione può avvenire ad esempio a fine mese o il 20° giorno del mese. È da questo momento che inizia a decorrere il termine di 2 mesi previsto per la compensazione.
Considerate le esigenze di tutela della salute, l’eventuale prolungamento del termine per la compensazione del lavoro straordinario non deve essere eccessivo. È ipotizzabile un termine massimo di un anno.
Per lievi superamenti si intendono intervalli di tempo brevi. Si potrebbe ad esempio convenire che in caso di superamento della prevista durata del lavoro i primi 15 minuti siano considerati tempo di lavoro anziché lavoro straordinario.
Articolo 15 Turno di servizio
(art. 6 LDL)
A prescindere dal modo di trasporto o dalla regione di attività, le imprese devono poter prolungare i turni di servizio in presenza dei dispendiosi orari di servizio di cui al capoverso 2. La disposizione riunisce diverse eccezioni semplificandone l’applicazione; ne sono interessate ad esempio le imprese attive a livello locale e nelle periferie degli agglomerati. La modifica è motivata fra l’altro dai mutamenti intervenuti nell’assetto territoriale della Svizzera, negli orari di trasporto e nelle strutture aziendali.
Per durata d’esercizio di cui al capoverso 2 lettera a si intende una durata di oltre 12 e fino a 14 ore consecutive sull’arco di 24 ore, ad esempio ogni giorno dalle ore 6 alle 19.
Per linee con traffico di punta mattutino e serale di cui al capoverso 2 lettera b si intendono le linee in cui il mattino e la sera devono essere impiegati più lavoratori che nel tempo rimanente per far fronte al traffico, ad esempio a seguito di corse doppie o di cadenze più intense.
Per linee senza cadenza oraria continuativa di cui al capoverso 2 lettera c si intendono principalmente i collegamenti nelle aree rurali che presentano intervalli di oltre un’ora privi di cadenza.
Per mancanza di personale di cui al capoverso 3 lettera a si intende l’assenza di un numero consistente di lavoratori. È un caso ipotizzabile ad esempio in presenza di epidemie influenzali o anche a seguito di mobilitazioni impreviste dell’esercito o della protezione civile in periodi di crisi.
Articolo 16 Pause
(art. 7 LDL)